Doppia contribuzione commercianti: la Cassazione, con ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, nega l'obbligo automatico per coloro che sono sia soci che amministratori di S.r.l. che, prima di questa interpretazione, si vedevano costretti a versare sia quanto dovuto per il reddito di impresa sia i contributi nei confronti della gestione separata.
Obbligo doppia contribuzione commercianti: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, è intervenuta sulla questione del doppio obbligo contributivo in capo ai commercianti che sono al contempo soci e amministratori della Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
Questi ultimi, infatti, sono obbligati al versamento sia dei contributi commercianti, per il reddito d’impresa prodotto dalla società, sia dei contributi dovuti alla gestione separata per l’eventuale retribuzione ricevuta in qualità di amministratore.
La Suprema Corte, sul punto, non nega tout court la possibilità della doppia iscrizione, ma stabilisce che le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore di una S.r.l. non obbligano di per sé il socio che svolge questo incarico all’iscrizione alla gestione commercianti.
In buona sostanza, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può essere sufficiente ad imporre l’iscrizione alla posizione commercianti.
Doppia contribuzione socio - amministratore di Srl: per Cassazione non automatica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021 non esclude a priori la possibilità della doppia iscrizione e della doppia contribuzione, ma specifica che non basta essere “sulla carta” amministratore per dover essere iscritto anche alla gestione commercianti.
- Corte di cassazione _ ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021 su doppia contribuzione commercianti
- Corte di cassazione _ ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021 su doppia contribuzione commercianti
Infatti, è vero che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata, ma questo incarico di per sé non giustifica l’inquadramento nella gestione commercianti a cui, in ogni caso, i soli soci di capitale non devono essere iscritti.
Per chiarezza, bisogna specificare che la questione trae origine dalla norma di interpretazione autentica, il comma 11 dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, come convertito dalla Legge 12/2010, che sancisce il seguente principio generale:
“Le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS”.
Questa norma prevede che la scelta della contribuzione in base all’attività svolta in prevalenza sia limitata alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti restando esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
Ecco, quindi, che la prassi, abbracciando una interpretazione estensiva, ritiene che i soci- amministratori di S.r.l. debbano essere soggetti alla gestione commercianti per l’attività svolta nell’impresa come soci-amministratori e alla gestione separata per il reddito percepito per l’incarico.
No alla doppia contribuzione socio-amministratore di Srl: la motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione interviene in modo chiaro sul punto, non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione previsto dalla Legge, ma ridimensionando l’interpretazione data dalla prassi.
In particolare, la sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti.
Sul punto, la Suprema Corte si è espressa in questo senso:
“Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”
È onere dell’INPS, secondo gli Ermellini, dimostrare la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, da cui discenderà la necessità di iscrivere il socio-amministratore di una S.r.l. alla gestione commercianti.
Una circostanza che non dovrebbe lasciare margini di dubbio sulla partecipazione attiva del socio, per esempio, è quella in cui l’azienda eserciti una attività d’impresa senza dipendenti o collaboratori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Doppia contribuzione socio e amministratore di Srl: non è automatica