Le società a responsabilità limitata possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie.
Le S.r.l. possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie societarie.
Nonostante questo, spesso si legge - anche su autorevoli testate - che la scelta sia esclusivamente limitata all’alternativa tra S.r.l. ordinaria ed S.r.l. semplificata.
Non è così, in quanto esiste anche la S.r.l. a capitale ridotto o capitale minimo.
Tutte e tre queste tipologie di S.r.l. devono essere costituite mediante atto pubblico - quindi di fronte ad un notaio - e possono essere sia unipersonali che formate da una pluralità di soci.
La normativa di riferimento è ovviamente quella del codice civile, agli articoli 2463 e seguenti, peraltro oggetto di diversi interventi di riforma negli ultimi anni.
La tassazione delle Srl. Guida pratica
S.r.l. ordinaria: definizione e caratteristiche essenziali
La S.r.l. ordinaria deve essere costituita con un capitale sociale minimo pari a 10.000,00 euro.
La regola legale è che i conferimenti avvengano in denaro, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo e che almeno il 25% di tali conferimenti sia versato in sede di costituzione.
Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 5% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto almeno 1/5 del capitale sociale sottoscritto. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.
S.r.l. a capitale minimo o ridotto: definizione e caratteristiche essenziali
La S.r.l. a capitale minimo può essere costituita con un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999,00.
I conferimenti devono avvenire esclusivamente in denaro e versati integralmente al momento della costituzione.
Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 20% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.
S.r.l. semplificata: definizione e caratteristiche
La S.r.l. semplificata può essere costituita con un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999,00.
I conferimenti devono avvenire esclusivamente in denaro e versati integralmente al momento della costituzione.
Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 20% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.
A differenza della S.r.l. ordinaria e di quella a capitale minimo, la S.r.l. semplificata deve essere costituita mediante atto costitutivo tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia e non ha lo statuto. Quest’ultimo aspetto può costituire un grave limite soprattutto ove si verifichino contrasti fra i soci.
In fase di costituzione non sono previsti oneri notarili né diritti di segreteria e bolli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le tre diverse tipologie di Srl