Dopo di noi, l'esenzione dall'imposta per gli atti di successione e di donazione si applica anche a quelli mortis causa. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 103 dell'11 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Nella norma non è prevista una specifica esclusione. Inoltre l'assistenza alla persona con disabilità dopo il venir meno del sostegno familiare è in linea con la ratio legis.
Dopo di noi, l’esenzione dall’imposta per gli atti di successione e di donazioni si applica anche agli atti mortis causa.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 103 dell’11 marzo 2022.
La legge ha come finalità primaria quella di garantire l’assistenza ai figli gravemente invalidi dopo la morte dei genitori.
Nella norma non è prevista esclusione per gli atti mortis causa, per l’Amministrazione finanziaria possono quindi rientrare nel perimetro dell’agevolazione.
L’interpretazione muove dalla ratio legis della legge dopo di noi, il cui scopo è quello di garantire assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare nel caso di morte dei genitori.
Dopo di noi, l’esenzione dall’imposta per successioni e donazioni si applica anche agli atti mortis causa
La legge “Dopo di noi” è oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta all’interpello numero 103 dell’11 marzo 2022 fornisce delucidazioni in merito all’esenzione dalle imposte di successioni e donazioni.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 103 dell’11 marzo 2022
- Applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 6 della legge «Dopo di Noi» agli atti mortis causa - Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112.
Per l’Amministrazione finanziaria è prevista l’esenzione dall’imposta in questione anche agli atti mortis causa.
A richiedere l’interpretazione è il padre di una persona con disabilità grave e invalidante, che è sottoposta a tutela legale della madre.
Nello specifico i genitori hanno intenzione di costituire un “fondo speciale”, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 112/2016, la cosiddetta legge “Dopo di noi”.
A disciplinare tale fondo sarebbe un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia. Nello specifico attraverso l’atto:
- verrebbero conferiti al fondo, tramite l’intestazione fiduciaria a un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già assegnati alla figlia e altri beni dei genitori;
- verrebbe nominato un gestore, e un suo sostituto in caso di necessità, con l’obiettivo di prendersi in carico progressivamente la figlia già anche nel periodo in cui i genitori sono ancora in vita.
Inoltre, nella divisione del patrimonio che potrebbe eccedere le franchigie previste dal Dl n. 262/2006 in materia di donazioni, l’istante chiede se gli atti mortis causa per suddividere i beni possano avvenire con conferimento al fondo speciale e con le esenzione dalle imposte di successione e di donazione.
“Tale soluzione sarebbe attuata in modo da evitare che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell’interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell’interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.”
Dopo di noi, la norma non prevede esclusioni per atti mortis causa
L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal contribuente sull’esenzione dall’imposta di successione e di donazione per gli atti mortis causa.
Nel motivare le ragioni che sostengono l’interpretazione, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento.
A prevedere le “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” è l’articolo 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
Il comma 3 dell’articolo citato prevede che la legge è volta intente agevolare:
“le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (...) in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.”
I beni e i diritti in questione sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Inoltre, l’articolo 6, comma 2, dispone quanto segue:
“Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”
In tale previsione rientra il caso portato dall’istante.
Nella legge non viene specificato quali siano gli atti con cui i conferimenti o le destinazioni debbano essere effettuati.
In merito alla specifica richiesta, nel rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi quanto di seguito riportato:
“Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.”
Come chiarito nel documento di prassi, il legislatore , si riferisce indistintamente ai trasferimenti di beni previsti sia con atti tra vivi che mortis causa.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene l’esenzione dall’imposta per gli atti mortis causa pienamente in linea con la ratio legis della legge “Dopo di noi”:
“Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio della legge in esame «volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità" e che a tal fine "disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (...) prive di sostegno familiare (...) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (...)»”
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