L'INPS tramite la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 fornisce le istruzioni in relazione alla domanda di disoccupazione per i giornalisti iscritti all'INPGI. Si tratta di un sussidio di massimo 1.745,30 euro mensili. L'Istituto inoltre chiarisce gli aspetti relativi alla possibilità di cumulo, alla sospensione e alle incompatibilità con altre prestazioni.
Domanda di disoccupazione, l’INPS nella circolare n. 91 del 27 luglio 2022 fornisce le istruzioni per i giornalisti iscritti all’INPGI.
Questa spetta ai lavoratori che hanno cessato involontariamente la propria attività e consiste in un sussidio con importo mensile di massimo 1.745,30 euro. È necessario raggiungere un livello minimo di contribuzione nel biennio precedente e avere l’iscrizione all’INPGI da almeno 2 anni.
La prestazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a partire dal primo giorno del settimo mese di fruizione, si sospende in caso di nuovi rapporti di lavoro di natura non giornalistica inferiori a 6 mesi e decade in caso di rioccupazione di natura giornalistica con un contratto di oltre 6 mesi.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’INPS. Il trattamento non è compatibile con altre prestazioni pensionistiche o indennità di disoccupazione.
Domanda di disoccupazione, dall’INPS le istruzioni per i giornalisti iscritti all’INPGI
L’INPS con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 fornisce le istruzioni operative in relazione alla domanda di disoccupazione per i giornalisti iscritti all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto il trasferimento all’INPS dei giornalisti iscritti all’INPGI a partire dal 1° luglio 2022. Pertanto a partire da questa data l’INPS gestisce l’indennità di disoccupazione secondo il regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell’INPGI.
L’indennità di disoccupazione in questione spetta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro. Pertanto restano esclusi coloro che interrompono il rapporto in seguito a dimissioni o risoluzione consensuale.
L’indennità di disoccupazione è riconosciuta tuttavia in seguito a dimissione avvenute per giusta causa, cioè per:
- mancato pagamento della retribuzione;
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso da parte dei superiori.
L’accesso all’indennità è consentito, inoltre, in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
Per poter ricevere l’indennità, i lavoratori, oltre ad aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro, devono risultare iscritti all’INPGI da almeno 2 anni.
Il trattamento ordinario ridotto è riconosciuto al giornalista che, oltre al requisito di anzianità previsto, fa valere tra le 13 e le 51 settimane di contribuzione nei due anni precedenti alla disoccupazione. In questo caso al giornalista spetta un trattamento pari alla durata effettiva del rapporto o dei rapporti attivi in questi due anni.
Nel caso in cui, invece, il giornalista possa far valere almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio che precede la data di cessazione, avrà diritto al trattamento ordinario, cioè pari alla durata effettiva del rapporto attivo e al sussidio straordinario di disoccupazione, per ulteriori 360 giorni nel caso in cui prosegua lo stato di disoccupazione.
Domanda di disoccupazione giornalisti INPGI: misura, sospensione e cumulo
La misura dell’indennità di disoccupazione è calcolata sulla base della retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione.
L’importo mensile del trattamento è pari al 60 per cento di tale retribuzione, nel limite del massimale (60 per cento della retribuzione mensile minima), maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal contratto nazionale.
Per il 2022 l’indennità mensile di disoccupazione non può essere superiore a 1.745,30 euro, per un importo massimo giornaliero pari a 56,30 euro.
La prestazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a partire dal primo giorno del settimo mese di fruizione (dal 181° giorno della prestazione) come indicato nella tabella.
Periodo | Percentuale di riduzione dell’indennità giornaliera |
---|---|
1° giorno - 180°giorno | 0 |
181° giorno - 210°giorno | 5 per cento |
211° giorno - 240°giorno | 10 per cento |
241° giorno - 270°giorno | 15 per cento |
271° giorno - 300°giorno | 20 per cento |
301° giorno - 330°giorno | 25 per cento |
331° giorno - 360°giorno | 30 per cento |
361° giorno - 390°giorno | 35 per cento |
391° giorno - 420°giorno | 40 per cento |
421° giorno - 450°giorno | 45 per cento |
451° giorno - 720°giorno | 50 per cento |
Nel caso in cui il giornalista intraprenda una nuova attività con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, inferiore a 6 mesi l’indennità di disoccupazione sarà sospesa per tutta la durata del rapporto. Potrà riprendere da dove è stata interrotta alla fine del contratto di lavoro o in caso di interruzione anticipata.
In caso di contratto di natura non giornalistica superiore a 6 mesi, la prestazione non si sospende e non decade, ma dalla durata residua vengono sottratti tutti i giorni effettivi di durata del contratto.
Se il giornalista ottiene, invece, un contratto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a 6 mesi la prestazione decade.
Per richiedere la sospensione è necessario inviare all’INPS il modello “DIS3”.
Infine, nel caso in cui il giornalista svolga attività lavorativa in forma autonoma o subordinata precedente al periodo di cessazione del rapporto che ha portato al trattamento di indennità è possibile cumulare la prestazione con i redditi da lavoro nel modo seguente:
- il 50 per cento del reddito non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione, che pertanto verrà decurtato dall’importo;
- il rimanente 50 per cento del reddito è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione al massimo per un terzo della stessa.
Nel caso di redditi da lavoro il beneficiario della prestazione dovrà comunicare ogni mese all’INPS il reddito utilizzando il modello “DIS3”. Questo va inviato obbligatoriamente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile.
Giornalisti INPGI: come fare domanda per la disoccupazione
La domanda per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria va presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito dell’INPS e selezionando “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” dal menu dei servizi.
Si accede al servizio utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione parte dal giorno successivo a tale data.
Al momento della presentazione della domanda il giornalista deve allegare la seguente documentazione:
- un documento che attesti la risoluzione del rapporto di lavoro;
- le ultime buste paga;
- una copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il modello “DIS 3” mensile compilato, che attesta la continuità dello stato di disoccupazione;
- le coordinate bancarie;
- il modulo di domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Infine, la prestazione di indennità decade nei seguenti casi:
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- titolarità dell’assegno ordinario di invalidità,
- rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Domanda di disoccupazione giornalisti INPGI: incompatibilità e ricorsi
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non sono compatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota:
- dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;
- delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
- della Gestione separata;
- degli enti di previdenza.
Inoltre non sono compatibili con l’APE sociale, la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO e non sono cumulabili con indennità di malattia e maternità.
In caso di ricorso, bisogna presentare l’istanza presso la struttura territoriale che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione. Si può procedere direttamente online oppure tramite gli Istituti di Patronato.
- INPS - Circolare n. 91 del 27 luglio 2022
- Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Istruzioni contabili. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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