L’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa sussiste solo quando l’Amministrazione finanziaria richieda puntualmente al contribuente i documenti. Il mancato invio equivale al rifiuto. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 33573 del 15 novembre 2022.
L’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa sussiste solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria richieda puntualmente al contribuente i documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con l’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
Il mancato invio della documentazione, nei termini concessi, equivale a rifiuto, salvo che il contribuente non dichiari, al momento del ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile.
Questo il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 33573/2022.
La pronuncia
Il ricorso in cassazione è stato proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR che, a conferma della decisione di prime cure, ha deciso per l’annullamento di due avvisi di accertamento.
Con tali atti l’Agenzia delle entrate aveva accertato, con metodo sintetico, maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dal contribuente accertato.
Davanti ai giudici di legittimità l’Ufficio finanziario ha lamentato violazione degli artt. 32, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 52 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, nel punto in cui la CTR ha ritenuto utilizzabili i documenti prodotti dal contribuente solo in sede contenziosa.
A parere del giudice di merito, infatti, nel caso di specie mancava una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione con la conseguenza che non sarebbe stato ravvisabile un rifiuto da parte del contribuente.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza dell’Ufficio osservando che, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non sussiste un divieto generale di inutilizzabilità, in sede contenziosa, della documentazione che il contribuente non ha prodotto in sede pre-contenziosa.
Diversamente, il divieto sussiste solo in presenza dello specifico presupposto, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione di dati e informazioni, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Spetta peraltro all’Amministrazione Finanziaria dimostrare di aver effettivamente invitato il contribuente ad esibire la documentazione richiesta e di averlo edotto sulle conseguenze in caso di mancata produzione.
Sulla base di tale ragionamento la Corte ha chiarito che l’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa sussiste solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
Il mancato invio, nei termini concessi, della suindicata documentazione equivale a rifiuto, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria non ha fatto cenno all’invio al contribuente del questionario ed alla relativa richiesta di documentazione, con la conseguenza che ben ha fatto il giudice di merito nel ritenere utilizzabile la documentazione non fornita dalla parte in sede precontenziosa ma solo in grado di appello.
Così facendo, infatti, il giudice ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, nella parte in cui ha collegato tale utilizzabilità alla mancanza di un invito specifico da parte dell’Amministrazione ed ha ritenuto non ravvisabile un rifiuto del contribuente.
- Corte di Cassazione - Sentenza del 15 novembre 2022
- L’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa è previsto solo se l’Amministrazione finanziaria richieda puntualmente al contribuente i documenti mediante questionario, con l’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Il mancato invio della documentazione equivale a rifiuto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Solo a fronte di una richiesta specifica i documenti non prodotti all’Ufficio sono inutilizzabili in giudizio