La tassazione dei dividendi

Dividendi: tutte le regole sulla tassazione

La tassazione dei dividendi

Per comprendere il corretto meccanismo di tassazione sui dividendi occorre fare riferimento alle regole del testo unico delle imposte sui redditi, mappa fondamentale per questa materia.

Innanzitutto partiamo con l’evidenziare che i dividendi percepiti da soci di società di capitali appartengono all’area dei redditi di capitale di cui agli articoli 44 e 45 del Tuir.

Tale normativa non prevede una definizione specifica di redditi di capitale ma un elenco tassativo di tipologie reddituali.

Nel caso della tassazione dei dividendi il criterio fondamentale è quello della provenienza: in questo articolo si fa riferimento ai proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione ovvero i dividendi di partecipazione. In altre parole, si fa riferimento ai redditi erogati dalle Srl (ma in generale dalle società di capitali) ai soci.

La tassazione dei dividendi erogati sarà diversa a seconda della tipologia di partecipazione/quota detenuta presso la società.

Tassazione dividendi: come funziona?

La materia della tassazione dei dividendi è stata riformata dalla Legge di Bilancio di cinque anni fa che ha equiparato la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate con tassazione ad aliquota fissa 26%.

In particolare, nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare a partire dal 2019 (redditi 2018) dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe (certificazione dividendi corrisposti) e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali) e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.

Per i dividendi distribuiti da società residenti e derivanti questa volta da partecipazioni non qualificate, la tassazione da applicare dipende sempre dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 15% per le persone fisiche non titolari di partita IVA residenti all’estero. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali. Attenzione: in questo caso l’esenzione è totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci).

La quota di imponibilità Irpef pari al 58,14% sul singolo socio deriva da una proporzione per effetto della quale la tassazione complessiva IRES 24% società/aliquote Irpef socio faccia si che quest’ultimo venga colpito dall’aliquota IRPEF marginale.

Tassazione dividendi 26% dal 2018 anche per le persone fisiche titolari di partecipazione qualificata. La gestione del periodo transitorio

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 in ordine all’equiparazione della tassazione dei dividendi qualificati e non pone una serie di questioni.

Innanzitutto, il nuovo sistema prevede una disciplina transitoria:

per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti

Di conseguenza, per gli utili maturati sino all’esercizio 2017 si dovrà operare come segue:

  • tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota Ires era al 33%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota Ires era al 27,50%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l’aliquota Ires è fissata al 24%).

Da ormai diversi anni, quindi, occorre applicare la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sia sui soci titolari di partecipazioni qualificate che non.

Tali previsioni si applicano anche sull’eventuale capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta lo scorso anno sul regime transitorio dei dividendi, spiegando che la tassazione del 26 per cento si applica ai dividendi relativi a partecipazioni qualificate distribuiti dal 1° gennaio 2023, anche in caso di delibera assembleare precedente a tale data.

Tassazione dividendi: via il regime transitorio dal 2023
Interpello Agenzia delle Entrate numero 454 del 16 settembre 2022

Successivamente, con il principio di diritto numero 3 del 2022 l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema, precisando un aspetto fondamentale:

il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa

Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate
Principio di diritto numero 3 del 2022 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso la testata ufficiale Press.it, ha dichiarato di accogliere con favore la pubblicazione di tale principio che, peraltro, supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022.

Il Consigliere nazionale CNDCEC, Dott. Salvatore Regalbuto, in particolare, ha evidenziato come sul tema, a seguito della pubblicazione della risposta a interpello 454/2022

sia stata avviata un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate già nei primi giorni di ottobre e proseguita poi a novembre nel corso di incontri con gli esponenti della Divisione contribuenti della stessa Agenzia.

È quindi apprezzabile la nuova interpretazione, che risponde al dettato normativo, così come è apprezzabile la disponibilità ricevuta per un confronto prettamente tecnico tra operatori della materia.

Soprattutto su temi operativi, questo confronto non può che determinare maggior chiarezza e condivisione nell’applicazione delle norme, limitando errori e contenzioso, ed è con questo modus operandi che intendiamo radicare l’interlocuzione con le Istituzioni di riferimento

Come si calcola la quota di esenzione dell’imponibile Irpef nel caso dei dividendi?

Perché la quota imponibile Irpef nel caso di distribuzione dei dividendi a persone fisiche operanti in regime di impresa e società di persone è pari proprio al 58,14%?

Si tratta di un’eredità della Legge Finanziaria del 2008, del DM 2/04/2008 e della sua relazione illustrativa.

Ecco il passaggio fondamentale di quest’ultima:

Il comma 38 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2008 prevede, in particolare, che in relazione alla riduzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dal 33 al 27,5 per cento dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, le percentuali indicate nei richiamati articoli del Tuir sono proporzionalmente rideterminate...

Al riguardo, occorre ricordare come le percentuali attualmente vigenti furono determinate, in occasione della riforma del 2003, muovendo dall’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa scontassero in capo al percettore persona fisica l’aliquota marginale irpef e in modo da garantire sugli utili in questione (e sui capital gains) un prelievo teorico complessivo (risultante, vale a dire, dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota marginale.

Conseguentemente, essendo l’aliquota marginale IRPEF, in vigore al 1° gennaio 2004, pari al 45 per cento, e posto un utile di 100 al lordo dell’IRES, la percentuale di concorso (percentuale di rilevanza, ndR) al reddito complessivo degli utili distribuibili al socio dopo l’assolvimento dell’Ires (pari a 67), doveva essere tale da garantire un prelievo aggiuntivo Irpef pari a 12.

Nel procedere con il presente decreto all’adeguamento delle suddette percentuali di concorso al reddito complessivo, ci si è attenuti al rispetto di tali criteri sistematici. In questo senso, dunque, la misura del 49,72 per cento, indicata nell’articolo 1, è idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43 per cento. In particolare, ipotizzando un utile prima dell’IRES pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 72,5, la misura del 49,72 per cento si ricava dalla formula (15,50/72,5*0,43) e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 15,50 che sommato al prelievo Ires pari dal 2008 a 27,5 determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43 per cento

Applicando lo stesso ragionamento oggi, con un’aliquota IRES al 24% ed un aliquota IRPEF marginale del 43%, e sostituendo i relativi valori, otteniamo proprio il 58,14%.

Tassazione dividendi, la decorrenza del regime transitorio

Ai dividendi relativi a partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche fuori dal regime di impresa, distribuiti a partire dallo scorso 1° gennaio 2023 si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche se la relativa delibera assembleare è intervenuta prima di tale data.

Questa la conclusione assunta dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta a Interpello n. 454 del 16 settembre 2022, sul regime “transitorio” di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, che sul punto richiama quanto chiarito nella Risoluzione n. 56/E del 2019, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del principio di cassa, previsto per la tassazione del dividendo in capo al socio,

“porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.”

Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 56/E del 2019
Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205

Ne deriva che le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022 devono essere assoggettate dalla società a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’art. 27, co. 1 del D.P.R. 600/1973.

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