Dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per procedere con la compensazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF già versata nell'ambito del regime fiscale agevolato previsto per i neo residenti: i dettagli nella risoluzione numero 14 del 6 marzo 2023
Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF già versata dai neo residenti in caso di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24 bis del TUIR.
Istituito il nuovo codice tributo da indicare in fase di compilazione del modello F24: i dettagli sono contenuti nella risoluzione numero 14 del 6 marzo 2023.
Compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF: il codice tributo per i neo residenti
Le novità riguardano il regime riservato a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia da altri Paesi e possono versare un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, per ogni periodo d’imposta è richiesto il pagamento di una somma forfettaria di 100.000 euro.
In presenza di specifici requisiti, è possibile aderire al regime riservato ai neo residenti, regolato dall’articolo 24 bis del TUIR, al momento della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia, o in quello immediatamente successivo. L’opzione si rinnova ogni anno in maniera automatica, fino a 15 periodi d’imposta, ma è possibile procedere anche con la revoca.
Ed è proprio alla luce di questa ultima possibilità che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 14 del 2023, ha istituito il codice tributo da utilizzare per permettere la compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF già versata.
Codice tributo | Denominazione |
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NRRE | Revoca opzione art. 24-bis del TUIR - Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI |
Compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF: le istruzioni per i neo residenti
Il nuovo codice tributo, quindi, deve essere utilizzato da coloro che hanno già effettuato il versamento e intendono recuperare le somme.
La circolare numero 17/E del 23 maggio 2017, infatti, ha chiarito:
“La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”.
Dal punto di vista pratico, la sequenza di cifre NRRE deve essere indicata nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, specificando nel campo “Anno di riferimento”, per esteso l’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 14/E del 6 marzo 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF: il codice tributo per i neo residenti