L'avviso di liquidazione con cui si disconosce l'agevolazione prima casa in materia di IVA è assimilabile ad un avviso di accertamento e non ad un provvedimento meramente liquidatorio, con tutte le conseguenze che ne derivano. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 38288 del 3 dicembre 2021.
L’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate disconosce l’agevolazione prima casa in materia di IVA è un atto assimilabile ad un avviso di accertamento e non ad un provvedimento meramente liquidatorio.
Di conseguenza, il contribuente a cui l’avviso è stato notificato può legittimamente presentare istanza di accertamento con adesione e godere della sospensione del termine di novanta giorni per la proposizione del ricorso.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 38288 del 3 dicembre 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 38288 del 3 dicembre 2021
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 38288 del 3 dicembre 2021
La decisione – La controversia nasce a seguito dell’impugnazione degli avvisi di liquidazione per IVA ed imposta sostitutiva su un contratto di mutuo, con cui l’Ufficio ha recuperato le maggiori imposte e ha irrogato le relative sanzioni conseguenti alla revoca dei benefici per l’acquisto della “prima casa” in quanto immobile “di lusso”.
La CTR, accogliendo l’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate osservava che i ricorsi proposti dal contribuente erano inammissibili perché notificati oltre il termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 21 del DLgs. 546/92, nonostante il contribuente avesse inviato istanza di accertamento con adesione.
Secondo i giudici al caso di specie non si poteva applicare la causa di sospensione del termine, prevista dall’art. 6, comma 3, DLgs. 218/97, in quanto gli atti impugnati non erano assimilabili ad un “avviso di accertamento o di rettifica” come previsto dalla lettera della norma.
Avverso la decisione di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 218/97 e dell’art. 21 del D.Lgs. 546/92, nella parte in cui la CTR aveva dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi della lite, affermando la non applicabilità della sospensione di tale termine ai sensi dell’art. 6, comma 3, DLgs. 218/97.
Il collegio di legittimità ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di contenzioso, l’art. 21 comma 1, prima parte del DLgs. 546/92 prevede che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
L’art. 6, commi 2 e 3 del DLgs. 218/97, nella versione applicabile ratione temporis, disciplina invece l’istituto dell’accertamento con adesione che consente anche al contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un “avviso di accertamento o di rettifica” di formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione. In questo caso il termine per l’impugnazione è sospeso “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”.
Ciò premesso, nel caso di specie si tratta di sancire se, ai fini dell’applicabilità della speciale normativa in materia di accertamento con adesione e in particolare della sospensione dei termini, gli “avvisi di liquidazione recuperatori della maggior IVA e della maggior imposta sui mutui fondiari” debbano considerarsi “impositivi”, quindi assimilabili agli avvisi di accertamento, oppure meramente “liquidatori” quali atti della riscossione.
La Corte di cassazione propende per la prima ipotesi perché nella specie non si può parlare di mere liquidazioni (e quindi di atti di riscossione), tenuto conto del fatto che le riprese fiscali si basano su elementi valutativi di natura tecnica a contrasto dell’attività dichiarativa del contribuente, “così concretandosi un’attività autoritativa di attuazione tributaria tipicamente di tipo accertativo, del tutto assimilabile alle metodologie comuni utilizzate per le II.DD. e per l’IVA”.
Pertanto gli atti impugnati devono essere considerati alla stregua di avvisi di accertamento e quindi la fattispecie concreta, ai fini che interessano nel presente giudizio, deve essere sussunta nelle previsioni di cui all’art. 6, commi 2-3, DLgs. 218/97, erroneamente esclusa dal giudice tributario di appello.
Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Disciplina dell’adesione applicabile anche al bonus prima casa