Dichiarazione di successione: correzione errori mediante la dichiarazione rettificativa. Novità dall'Agenzia delle Entrate con un focus particolare su versamento delle imposte catastali, ipotecarie e dell'imposta di bollo.
Per la correzione di un errore materiale nella dichiarazione di successione è possibile presentare la dichiarazione rettificativa versando le imposte in misura fissa.
È l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 375 del 10 settembre 2019 a fornire chiarimenti in merito, affrontando il caso di errori nella dichiarazione di successione che non incidono nella determinazione della base imponibile.
Il contribuente che dovesse accorgersi di aver sbagliato a compilare alcuni dei dati della dichiarazione potrà correggerli entro la scadenza di presentazione - fissata in 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Successivamente, sarà necessario presentare una dichiarazione rettificativa versando, per le formalità di trascrizione, oltre all’imposta catastale ed ipotecaria in misura fissa anche la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali.
Dichiarazione di successione, rettifica errore materiale con imposte in misura fissa
Si può correggere la dichiarazione di successione anche una volta trascorso il termine di scadenza per la presentazione, fissata in un anno dalla data di apertura della successione.
Il comma 3, articolo 31, del TUS consente al contribuente di presentare una nuova dichiarazione modificativa della precedente entro il termine di un anno.
La rettifica della dichiarazione trasmessa potrà essere effettuata anche oltre l’anno di scadenza, ma con regole differenti. È su questo che si concentra l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 375 del 10 settembre 2019.
Sulla possibilità di presentare una dichiarazione di successione rettificativa sono stati forniti diversi chiarimenti, tra cui quello contenuto nella risoluzione n. 101 del 18 giugno 1999 in cui si esaminava la possibilità di procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un cespite.
Si trattava in tal caso di un errore con rilievi nella determinazione della base imponibile e, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto che, nel caso di errori non riscontrati direttamente dal contribuente, la correzione è effettuata direttamente dall’Ufficio.
In caso contrario, le rettifiche devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere: occorre in sostanza trasmettere una dichiarazione di successione rettificativa.
Dichiarazione di successione rettificativa, imposte in misura fissa per l’errore materiale
Nel caso di errori materiali che non incidono sulla determinazione della base imponibile, il contribuente potrà correggere la dichiarazione di successione presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione:
- le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990;
- la tassa ipotecaria;
- l’imposta di bollo;
- i tributi speciali (cfr. Risoluzione n. 23 del 12 febbraio 1997 Dir. AA.GG.)
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 375 del 10 settembre 2019
- Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione - dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione di successione rettificativa per la correzione dell’errore materiale