Parte la stagione della dichiarazione IVA, che può essere trasmessa dal 1° febbraio 2021. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29 gennaio.
Dichiarazione IVA 2021, parte dal 1° febbraio la fase di invio della dichiarazione annuale.
Dopo la pubblicazione del modello IVA ed IVA base e delle relative istruzioni, con provvedimento del 29 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La prima scadenza relativa dichiarazione IVA 2021 da tenere a mente è quella del 1° marzo, termine ultimo per l’invio telematico nel caso di trasmissione dei dati delle Lipe del quarto trimestre 2020 con la dichiarazione annuale.
Dichiarazione IVA 2021, invio dal 1° febbraio: dall’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche
Come di consueto, dal 1° febbraio parte la fase di invio della dichiarazione IVA, il cui termine di trasmissione è fissato al 30 aprile 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online le specifiche tecniche per l’invio in data 29 gennaio 2021, con apposito provvedimento. Il modello IVA, IVA base e le relative istruzioni per la compilazione sono state pubblicate con il provvedimento dello scorso 15 gennaio.
L’allegato A dell’ultimo provvedimento fornisce le specifiche tecniche per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020, sia in caso di invio diretto da parte dei soggetti obbligati che tramite intermediari abilitati.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 29 gennaio 2021
- Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2021 relativa all’anno 2020
- Allegato A provvedimento Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2021
- Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello IVA 2021 e del Modello IVA BASE 2021
Dichiarazione IVA 2021, invio entro il 1° marzo per la trasmissione delle Lipe nel quadro VP
Sebbene la scadenza della dichiarazione IVA sia fissata al 30 aprile 2021, la trasmissione entro il 28 febbraio (1° marzo, cadendo di domenica) consente di “sfoltire” il numero di adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il decreto legge n. 34/2019 ha infatti previsto la possibilità di trasmettere i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre con la dichiarazione annuale.
Nel dettaglio, i dati delle Lipe di chiusura 2020 potranno essere inviati compilando il quadro VP.
In tal caso, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio. Come sopra evidenziato, la scadenza slitta di un giorno, considerando che il 28 febbraio cade di domenica; il termine ultimo per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010 è fissata al 1° marzo 2021.
Si ricorda che nel caso di trasmissione della dichiarazione IVA oltre tale data, e quindi nel caso di invio separato delle Lipe del quarto trimestre 2020, il quadro VP non potrà essere compilato.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti occorre quindi compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Misure anti-Covid nella dichiarazione IVA 2021: l’invio parte con istruzioni errate
Le misure emergenziali adottate nel corso 2020 trovano spazio all’interno della dichiarazione IVA 2021. Nel quadro VA, sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel dettaglio, si legge nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, il rigo VA16 è dedicato ai contribuenti che essendone legittimati non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019). In particolare, bisognerà indicare:
- nella casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
- nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Appare opportuno evidenziare che nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate c’è un errore non di poco conto.
In caso di compilazione del quadro VA16, e qualora prima della presentazione del modello IVA non venissero effettuati i versamenti sospesi causa Covid-19, l’importo indicato sarebbe considerato come un pagamento omesso, e non sospeso, considerando che la somma non dovrà essere riportata nel quadro VL.
L’invio della dichiarazione IVA parte in salita, e con la necessità di un nuovo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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