Le spese per i compensi dei professionisti, geometri o ingegneri, rientrano nella detrazione IRPEF del 50 per cento prevista per il bonus ristrutturazioni 2024. Anche se sostenute prima dell'inizio dei lavori. I documenti da conservare in caso di controlli
Il compenso del geometra o dell’ingegnere per l’apertura della CILA, per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori e per la direzione dei lavori rientra nella detrazione al 50 per cento prevista per il bonus ristrutturazione 2024?
La risposta è affermativa. Le somme pagate possono essere portate in detrazione IRPEF con il modello 730/2024.
Lo stesso vale per le spese sostenute per il pagamento delle imposte, l’IVA e l’imposta di bollo.
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Bonus ristrutturazioni 2024: le prestazioni professionali rientrano nella detrazione
Le somme relative alle prestazioni dei professionisti rientrano nella detrazione prevista nel caso del bonus ristrutturazioni 2024.
Possono essere indicati nell’importo dello sconto IRPEF del 50 per cento anche i compensi corrisposti ai professionisti quali, ad esempio:
- quelle per la redazione della CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata;
- quelle riconosciute in qualità di coordinatore della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
- quelle riconosciute come direttore dei lavori.
Gli importi rientrano nella detrazione anche se le spese sono sostenute prima dell’inizio dei lavori.
L’agevolazione è prevista anche per le spese relative a:
- pagamento dell’IVA;
- pagamento dell’imposta di bollo;
- diritti dovuti per:
- il rilascio delle concessioni;
- il rilascio delle autorizzazioni;
- la dichiarazione di inizio lavori.
Tali spese potranno essere indicate nel modello 730/2024 per ottenere l’agevolazione in sede di invio della dichiarazione dei redditi, a patto che gli importi siano stati sostenuti nel 2023.
Bonus ristrutturazioni 2024: la documentazione da conservare
I contribuenti che intendono beneficiare per lo sconto IRPEF sulle spese in questione devono aver eseguito gli adempimenti previsti.
Gli stessi devono inoltre essere in possesso della documentazione: i documenti non saranno necessari per l’ottenimento dell’agevolazione nel caso di invio della dichiarazione precompilata ma dovranno essere presentati nell’eventualità di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A chiarire quali sono i documenti da conservare è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Nello specifico i documenti interessati sono i seguenti:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, relative alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
- le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali;
- nell’ipotesi di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi) dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- la comunicazione preventiva con la data di inizio dei lavori inviata all’Azienda sanitaria locale, nei casi in cui sia obbligatoria;
- le fatture e le ricevute fiscali a prova delle spese effettivamente sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
In merito al primo punto il documento di prassi chiarisce che, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel documento deve essere indicata:
- da data di inizio dei lavori;
- l’attestazione della circostanza che tali interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di alcun titolo abilitativo.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ristrutturazioni 2024: via libera alla detrazione per le prestazioni professionali