Riqualificazione energetica: il comodatario dell'immobile che ha effettuato gli interventi può godere della relativa detrazione IRPEF. Basta un contratto di comodato registrato e munito di data certa.
Il comodatario dell’immobile che ha effettuato interventi di riqualificazione energetica può godere della relativa detrazione ai fini IRPEF prevista dalla legge.
La sussistenza di un contratto di comodato registrato e munito di data certa è infatti sufficiente ad integrare la prova che il comodatario detenga l’immobile, perché titolo idoneo per godere della disponibilità del bene e non è necessaria alcun elemento ulteriore a dimostrazione della concreta disponibilità dello stesso.
Sono questi i principi contenuti nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1975 depositata il 24 gennaio 2022.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 1975 del 24 gennaio 2022
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1975 del 24 gennaio 2022.
La controversia è sorta a seguito dell’impugnazione contro la cartella di pagamento, emessa sulla base delle risultanze del controllo formale della dichiarazione dei redditi nei confronti di una contribuente, con cui l’Ufficio ha disconosciuto la detrazione delle spese sostenute dalla stessa per interventi finalizzati al risparmio energetico, effettuati presso un immobile detenuto a titolo di comodato, il cui contratto era stato registrato.
Il ricorso era stato respinto sia in primo che in secondo grado e avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La ricorrente ha lamentato l’errore in cui era incorso il giudice di merito che avrebbe ritenuto non sufficiente, ai fini della detrazione in parola, la circostanza che la contribuente fosse comodataria di una porzione dell’immobile oggetto dei lavori finalizzati al risparmio energetico.
Da qui, pur essendo tale titolo astrattamente idoneo ad attribuirle la conseguente legittimazione, la comodataria avrebbe dovuto fornire altresì la prova di un concreto potere di fatto sul bene, quindi di una relazione di fatto con il bene stesso, ovvero della concreta disponibilità dello stesso.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Nell’accogliere la tesi della contribuente i giudici di legittimità hanno richiamato la prassi della stessa Amministrazione Finanziaria che, con la circolare n. 36/E del 2007 (pagg. 5 e 22) riconosce nella detenzione derivante dal comodato la fonte della legittimazione all’agevolazione, che permane anche dopo la cessazione dello stesso comodato, relativamente al comodatario che abbia sostenuto le spese.
- Comodato d’uso e detrazioni Irpef per risparmio energetico
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E del 31 maggio 2007: detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006
n. 296
La sussistenza del comodato integra ex se, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest’ultima, per quanto attiene l’onere gravante sulla contribuente comodataria ai fini dell’agevolazione.
A parere della Corte di Cassazione i giudici della CTR non avrebbero fatto corretta applicazione di tale principio quando hanno richiesto prova ulteriore della concreta disponibilità del bene, trattandosi già normalmente di un effetto del titolo e di un esercizio del diritto che ne deriva.
La Suprema Corte ha però precisato che è fatta salva la possibilità della contestazione e della prova contraria da parte dell’Ufficio, ovvero dell’allegazione di una situazione oggettiva concreta che sia difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale accertata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il comodatario può detrarre le spese di risparmio energetico