Nel caso di deposito con spese sostenute nel 2024 e fattura emessa dal notaio nel 2025, quale periodo d'imposta si considera per la detrazione IRPEF per gli interessi passivi del mutuo?
Qual è il corretto periodo di imposta da considerare per la detrazione per gli interessi passivi sul mutuo nel caso in cui viene effettuato il pagamento nel 2024 ma la fattura viene emessa nel 2025?
Tra le spese che permettono di accedere allo sconto IRPEF del 19 per cento rientrano anche gli oneri accessori. Sono incluse anche le spese notarili, ovvero l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente.
Alla detrazione si applica il principio di cassa, si fa quindi riferimento alla data dell’effettivo sostenimento delle spese.
Detrazione interessi mutuo: le regole nel caso di pagamento nel 2024 e fattura emessa nel 2025
In attesa della pubblicazione delle bozze dei modelli delle dichiarazioni dei redditi, i contribuenti potrebbero avere dubbi sulle spese da considerare a cavallo degli anni 2024 e 2025.
Tra tali spese potrebbero essere ricomprese quelle relative agli interessi passivi sui mutui, che danno diritto a una detrazione IRPEF del 19 per cento.
È il caso del quesito posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso specifico il soggetto chiarisce di aver acquistato la propria abitazione con rogito stipulato nello scorso mese di dicembre 2024.
Lo stesso fa sapere di aver stipulato un mutuo ipotecario e di aver pagato al notaio una somma a titolo di:
- onorario;
- altri oneri accessori.
Quali importi danno diritto alla detrazione e qual è l’anno a cui fare riferimento considerando che le spese sono state sostenute nel mese di dicembre 2024 e la fattura del notaio è stata emessa a gennaio 2025?
Detrazione interessi mutuo: si applica il principio di cassa
Per prima cosa è necessario chiarire quali sono gli importi che permettono l’accesso alla detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
In linea generale la detrazione spetta nei seguenti casi:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993;
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- prestiti e mutui agrari di ogni specie.
Il caso presentato dal contribuente rientra nella prima categoria. Tra le spese che permettono l’accesso alla detrazione ci sono quelli degli oneri accessori, che includono anche le spese notarili.
Tali spese, a loro volta, comprendono:
- l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo;
- le spese sostenute dallo stesso notaio per conto del cliente, ad esempio in relazione all’iscriozione o alla cancellazione dell’ipoteca.
Sono invece escluse dalla detrazione le spese notarili sostenute in relazione al contratto di compravendita dell’immobile, ovvero al rogito.
Qual è il corretto anno di imposta a cui fare riferimento per la detrazione? Nel caso in cui il deposito sia stato costituito nel 2024 ma il notaio abbia emesso la fattura nel 2025 il contribuente avrà diritto alla detrazione per le spese sostenute dall’IRPEF dovuta nell’anno di costituzione del deposito.
Si deve, in altre parole, applicare le regole del principio di cassa, facendo riferimento alla data in cui sono state sostenute le spese.
Deve in ogni caso essere conservata la documentazione che attesti la data e l’importo del deposito, così come la fattura del notaio. In tale fattura deve essere presente l’annotazione degli estremi del deposito di rifeirmento.
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