Detraibile l’IVA sui canoni di leasing pagati dopo la distruzione del bene, anche con il rimborso assicurativo

L'IVA sui canoni di leasing pagati anche dopo la distruzione del bene è detraibile. Non fa testo l’eventuale rimborso assicurativo. Lo ha precisato la Corte di Cassazione

Detraibile l'IVA sui canoni di leasing pagati dopo la distruzione del bene, anche con il rimborso assicurativo

La distruzione del bene acquistato in leasing non costituisce un mutamento, intervenuto dopo la dichiarazione IVA, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’IVA pagata a monte e non comporta l’obbligo di rettifica della detrazione, purché venga provata o giustificata la distruzione stessa e che il bene abbia perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche proprie del soggetto passivo.

Ai fini della detrazione a nulla rileva l’eventuale rimborso assicurativo, poiché questo si collega ad un rapporto contrattuale stipulato fra l’utilizzatore del bene e il terzo assicuratore, dunque su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20905 del 2024.

Detraibile l’IVA sui canoni di leasing pagati dopo la distruzione del bene, anche con il rimborso assicurativo

La controversia nasce dall’acquisto in leasing di un bene strumentale da parte di una società, andato distrutto a qualche anno dall’utilizzo a seguito di un incendio.

La società continuava a pagare i canoni di leasing fino al riscatto del bene distrutto mentre la società di assicurazioni, in ottemperanza agli obblighi contrattuali assicurativi assunti con la società, provvedeva a indennizzare l’odierna controricorrente del danno subito.

A seguito di verifica, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633/72, è stata disconosciuta la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo le operazioni presupposte escluse da IVA in quanto mere cessioni di denaro.

Giunta la controversia in Cassazione, la società ha richiesto la nullità della sfavorevole sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 del DPR n. 633/1972, per avere la CTR escluso la detraibilità ai fini IVA dei canoni di locazione finanziaria di un bene strumentale all’attività di impresa che, per causa di forza maggiore, è andato distrutto prima della conclusione del contratto di leasing.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i motivi di ricorso, respingendo la prospettazione accolta dal giudice regionale per cui, la circostanza che il bene oggetto del contratto di leasing sia andato distrutto escluderebbe, pur a fronte del persistito pagamento dei canoni, la detraibilità dell’IVA.

La detraibilità dell’IVA è, in primo luogo, ancorata all’effettuazione di ogni operazione passiva rappresentata dall’acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa e finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale, essendo irrilevante che il bene sia stato acquisito in leasing.

La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che l’operazione di leasing debba essere equiparata, per l’utilizzatore, all’acquisto di un “bene di investimento, verificandosi a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un “bene” ammortizzabile prevista dall’art. 30, comma 3, lettera c), del DPR n. 633/1972.

Il rimborso assicurativo non interferisce in alcun modo sulla detraibilità dell’IVA

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno richiamato i principi unionali per cui, in linea di principio, l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA assolta a monte sorge quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.

I Giudici eurounitari hanno poi ricordato come “la distruzione di un bene comporta necessariamente il venir meno di ogni possibilità di utilizzarlo nell’ambito di operazioni soggette ad imposta” (Sentenza del 2012, PIGI, C-550/11), circostanza questa che:

“comporta un’interruzione del rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte e l’utilizzazione dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni tassate a valle”

E quindi che:

“siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi dell’articolo 185, par. 1, della direttiva IVA.”

Allo stesso tempo:

“ciò è peraltro confermato dalla menzione, al paragrafo 2 di tale articolo, della distruzione tra le possibili eccezioni all’obbligo di rettifica.”

In buona sostanza, ai sensi dell’art. 185, par. 2, della direttiva, la rettifica dell’IVA ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA:

“sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni...”.

La norma, tuttavia, va interpretata nel senso che la distruzione del bene o la sua sostituzione con altro più moderno destinato allo stesso uso non costituiscono un mutamento, intervenuto dopo la dichiarazione IVA, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione IVA effettuata a titolo di imposta pagata a monte e non comportano l’obbligo di rettifica della detrazione, purché venga provata o giustificata - come è incontroverso nel caso di specie - la distruzione stessa ed il bene abbia perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche proprie del soggetto passivo.

In conclusione, seppure la distruzione tout court comporti l’alterazione profonda di un oggetto, così da interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte e l’utilizzazione del bene, la perdita “fiscale” del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata.

La Corte esclude, infine, che il rimborso assicurativo interferisca in alcun modo sulla detraibilità dell’IVA poiché si collega ad un rapporto contrattuale stipulato fra l’utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, dunque su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.

La circostanza che l’utilizzatore del bene si sia cautelato mediante un’assicurazione per l’ipotesi del perimento, poi effettivamente accaduto, del bene, non si sovrappone alla circostanza per la quale in costanza di rapporto di leasing l’utilizzatore ha seguitato a pagare i canoni pure in seguito alla distruzione involontaria del bene, tanto da poterne detrarre per ciò stesso l’IVA, alla stregua dei principi sopra compendiati.

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