Deduzione degli ammortamenti sospesi, non un obbligo ma una scelta del contribuente. È facoltativa la deducibilità in dichiarazione dei redditi 2021, e a confermarlo è l'Agenzia delle Entrate con la rispostaa all'interpello n. 607/2021.
Deduzione degli ammortamenti sospesi, scelta libera del contribuente. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 607/2021.
La norma introdotta dal decreto n. 104/2020 che consente di sospendere gli ammortamenti ammette ma non obbliga la deduzione della quota non imputata in conto economico.
Appare quindi facoltativa la deduzione degli ammortamenti sospesi ai fini contabili, considerando che una diversa lettura della norma porterebbe ad una riduzione del beneficio concesso alle imprese in ragione dell’emergenza Covid-19.
Deduzione facoltativa per gli ammortamenti sospesi: le istruzioni delle Entrate
L’articolo 60 del decreto Agosto n. 104/2020 ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di sospensione degli ammortamenti per il bilancio 2020.
L’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità introdotte e, in vista dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2021, si sofferma sulle regole relative alla deduzione degli ammortamenti sospesi.
La risposta all’interpello n. 607, pubblicata il 17 settembre 2021, parte ricordando che il comma 7-bis dell’articolo 60 ha previsto la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La sospensione degli ammortamenti comporta che la quota “congelata” sarà imputata al conto economico dell’esercizio successivo, e a cascata tutte le quote successive. Di fatto quindi, il piano di ammortamento si prolunga di un anno.
Per quel che riguarda la deducibilità degli ammortamenti sospesi, è il comma 7-quinquies a prevedere che, ai fini IRES e IRAP,
“è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico.”
Stessa regola anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta: resta ammessa la possibilità di dedurre la quota di ammortamento.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 607 del 17 settembre 2021
- L’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto legge n. 104 del 2020. Deduzione degli ammortamenti sospesi
Deduzione a scelta del contribuente per gli ammortamenti sospesi
La ratio alla base della sospensione civilistica degli ammortamenti è di ridurre l’impatto dei costi sul risultato d’esercizio, considerando gli effetti economici dell’emergenza Covid-19.
Consentire la possibilità di deduzione degli ammortamenti sospesi segue la stessa logica, derogando alle regole generali previste dall’articolo 109, comma 4 del TUIR, il quale dispone che:
“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.”
Come quindi evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può far concorrere alla formazione del reddito del periodo le quote di ammortamento sospese, anche se non imputate al conto economico.
Un aspetto che era già stato affrontato nel corso del convegno Telefisco 2021 e che ora viene ribadito evidenziando quella che è la voluntas legis, ossia ridurre l’impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo, al fine di contrastare gli effetti economici del Covid-19.
La deduzione degli ammortamenti sospesi è quindi ammessa in via facoltativa. Non si tratta di un vincolo, ma di una possibilità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Deduzione facoltativa per gli ammortamenti sospesi: le istruzioni delle Entrate