Il passo del gambero del Decreto Semplificazioni: focus, con sguardo critico, sulle novità che riguardano il rafforzamento del potere sostitutivo, l'intervento sul silenzio assenso e l'annullamento d'ufficio.
Il Decreto semplificazioni, approvato dal governo nella serata di venerdì 28 maggio 2021, dedica un capitolo alla Legge 241 del 1990.
La norma, anche se più volte modificata, resta di riferimento per il principio di “trasparenza dell’attività” a cui deve essere improntata l’azione procedurale della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico il decreto esaminato, di cui si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene il Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Questo capitolo del provvedimento introduce piccoli ma importanti aggiornamenti alla norma che regola la trasparenza amministrativa della PA ed il rapporto con il cittadino.
In particolare le novità riguardano gli aspetti che seguono:
- la procedura di ufficio della PA in caso di inerzia della propria struttura organizzativa;
- la certificazione generalizzata dell’avvenuta formazione del silenzio assenso;
- la riduzione del termine entro il quale può essere annullato un atto illegittimo dell’ufficio.
Vediamo come queste nuove disposizioni si esplicano esaminandone il testo in circolazione, ma che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Decreto Semplificazioni: il rafforzamento del potere sostitutivo
L’articolo 61, intitolato “Rafforzamento del potere sostitutivo”, introduce alcune precisazioni sull’articolo 2 della legge 241/1990 in merito alla figura a cui potrà essere attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’ufficio interessato, individuabile da oggi anche in una “unità organizzativa”.
La novità è evidenziata anche nel comma 9-ter che viene sostituito dal testo che segue:
“Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
In questo modo si consente l’esercizio del potere sostitutivo da parte della stessa PA non solo, come accaduto fino ad ora, su sollecitazione della parte interessata ma anche con un intervento autonomo della stessa PA.
Decreto Semplificazioni: intervento sul silenzio assenso
L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che il cittadino deve attendere che sia decorso il tempo fissato per l’esercizio del diritto di cui alla pratica presentata e nel caso di silenzio dell’ufficio interessato già questo vale come assenso e autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Questa disposizione non si applica a procedimenti riguardanti ambiente, beni paesaggistici e culturali, difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, e salute.
La novità contenuta nell’articolo 62 del Decreto Semplificazioni introduce una procedura generalizzata che certifichi in via univoca la formazione del silenzio assenso.
Ricalcando quanto già disposto riguardo la modifica all’articolo 20 del Dpr 380/2001, il cosiddetto Testo Unico Edilizia, con cui il decreto semplificazioni 2020 ha introdotto il Silenzio Assenso Certificato in campo edilizio, la nuova disposizione prevede un’introduzione in una forma generalizzata riformulando la norma attuale:
“2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Decreto Semplificazioni: annullamento di ufficio
Un’altra disposizione del Decreto Semplificazioni riguarda l’articolo 21 novies della legge 241/90 che dispone che un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico e tenuto conto degli interessi dei destinatari e controinteressati, dall’organo che ha emanato l’atto o da un altro organo previsto dalla legge.
La norma prevedeva inizialmente un generico ed indefinito “termine ragionevole” entro il quale questo esercizio potesse essere esercitato.
L’articolo 6 della Legge 124/2015, la cosiddetta riforma Madia, ha modificato questo articolo indicando in 18 mesi il termine massimo entro il quale l’ufficio può esplicare l’azione di autotutela.
Ora l’articolo 63 del Decreto Semplificazioni riduce ulteriormente questo termine a 12 mesi.
Verso la semplificazione un passo avanti e due indietro
Sono certo utili e interessanti accorgimenti che rafforzano complessivamente l’impianto della norma modificata.
Ma non può mancare un’osservazione sull’introduzione generalizzata della certificazione dell’intervenuto silenzio assenso che fa pensare a un ennesimo atto di burocratizzazione di un diritto acquisito attestabile con la mera produzione della ricevuta della presentazione della pratica originaria.
Appare come una duplicazione di adempimenti che appesantisce il lavoro di privati imprese e degli stessi uffici della PA costretti tutti a dissipare energie per attività ridondanti e che poco hanno a che vedere con la semplificazione.
Un po’ come sta avvenendo ad esempio per la dichiarazione IVA precompilata: invece di rendere più agevole la compilazione si è intervenuti sulla Fatturazione Elettronica introducendo decine tra nuovi codici natura e tipi documento.
Come sempre viene sancito il primato della burocrazia sull’interesse della collettività.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il passo del gambero del Decreto Semplificazioni: le novità nei rapporti con la PA