Decreto Rilancio, nel testo in bozza una serie di novità e un forte impulso alle politiche economiche sociali del terzo settore, in quanto tali enti vengono equiparati su molti fronti a qualsiasi altro ente di natura commerciale.
Decreto Rilancio: in arrivo novità anche per il terzo settore. Le nuove normative relative all’adeguamento degli spazi aziendali e all’implementazione delle misure di sicurezza per i lavoratori in linea con il nuovo protocollo COVID hanno obbligato il legislatore a prevedere politiche incentivanti dal punto di vista fiscale e finanziario, rivolte anche al mondo del terzo settore, universo estremamente necessario in questo periodo storico per il tessuto economico italiano.
La bozza del decreto di maggio, oggi rinominato “rilancio”, aveva già fatto trapelare questa significativa apertura del legislatore nei confronti del mondo delle organizzazioni non lucrative e molte delle disposizione previste potrebbero essere confermate dopo l’ok ufficiale sul testo.
Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
L’art. 80 del decreto rilancio ha previsto con l’integrazione dell’art. 43 del d.l 18/2020, all’interno del quale il legislatore al fine di poter incrementare il protocollo di sicurezza delle aziende e permettere ai lavoratori di avere a disposizione i presidi sanitari necessari al contenimento del contagio, una serie di agevolazioni fiscali sotto forma di contributi. Il combinato disposto tra l’art. 80 del DL rilancio e l’art. 43 del DL 18/2020 emana infatti:
“Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81”.
Sarà quindi incentivato l’acquisto dei dispositivi di contenimento del contagio anche per gli operatori degli enti del terzo settore, oltre che per i lavoratori delle imprese.
Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore
Il decreto rilancio ha inoltre confermato la possibilità data agli enti del terzo settore di richiedere un credito d’imposta pari al 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
L’art. 85 del d.l rilancio intende infatti integrare l’art. 64 del d.l 18/2020, e dal loro combinato disposto si evince la seguente normativa di riferimento:
“allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché agli enti del terzo settore di cui all’ articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”.
Le modalità attraverso le quali sarà possibile richiedere ed eventualmente fruire di tale credito saranno stabilite con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. Rilancio.
Decreto rilancio: misure di accesso al credito enti terzo settore
La svolta fondamentale verso il sostegno degli enti del terzo settore è stata fatta dal legislatore, con la previsione anche per tali enti della possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal d.l 23/2020.
L’art. 106 del d.l Rilancio va ad integrare infatti l’art. 1 del d.l 23/2020, dando vita alla seguente previsione:
“al fine di assicurare la necessaria liquidità’ alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita’ di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa”.
Tale previsione rende quindi possibile anche agli enti del terzo settore di accedere a finanziamenti garantiti dallo stato, per poter assicurare la continuità della loro attività.
Decreto Rilancio: incremento Fondo Terzo settore
Differentemente da quanto previsto dalla bozza del decreto di maggio, il decreto rilancio prevede l’incremento del fondo del terzo settore ma solo limitatamente alla prima sezione dello stesso come previsto dall’art. 72 del d.lsg 117/2017.
La bozza di maggio prevedeva infatti all’art. 40 che “al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020, mentre la prima sezione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020".
Il decreto-legge rilancio ha invece confermato l’incremento della sola prima sezione del fondo.
L’art. 107 prevede infatti che “al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19 e capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020”.
Si ricorda che la sezione prima del Fondo Terzo settore ha carattere rotativo, mentre per la seconda è previsto il rifinanziamento annuo, come specificato anche dall’atto di indirizzo per il 2017 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno
L’art. 236 del d.l rilancio ha infine previsto una specifica norma a sostegno degli enti del terzo settore operanti in specifiche zone, particolarmente bisognose di aiuto, come il Mezzogiorno.
“Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa”.
La misura di sostegno prevista dal decreto sarà erogata sotto forma di sovvenzione diretta al finanziamento dei costi inerenti al contrasto della povertà educativa e alla sussistenza dell’operato del terzo settore.
Il secondo comma dell’art. 236 continua poi dicendo che “il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili”, non sarà quindi preclusa la possibilità di richiedere tale forma di sostentamento agli enti che beneficiavano di un’altra simile forma di contribuzione.
Il contributo sarà destinato agli enti che svolgono almeno una delle seguenti attività, aventi carattere di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1,comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Le attività sopraesposte sono quelle previste all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lettere a), c), d),e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z).
Il soggetto incaricato all’attuazione degli interventi e degli eventuali controlli sarà l’Agenzia per la coesione territoriale, la quale provvederà anche a definire le categorie di enti a cui sono rivolti i finanziamenti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
Queste le principali novità che il Decreto Rilancio ha introdotto per il mondo del terzo settore, universo ormai non più trascurabile del tessuto economico sociale italiano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Rilancio: le novità per il terzo settore