Decreto Brexit approvato dal Governo: ecco cosa prevede il testo del provvedimento per la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati voluto per tutelare imprese e risparmiatori in caso di no-deal.
Decreto Brexit, il Governo ha approvato il testo del provvedimento per la stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019.
Cosa prevede il testo del decreto Brexit? Al suo interno sono previste un serie di novità per tutelare imprese e risparmiatori nel caso di uscita della Gran Bretagna dall’UE senza accordo, un’ipotesi che si fa man mano più plausibile.
Il testo del decreto Brexit è composto da 22 articoli e sono due i punti centrali: sono al riparo dall’ipotesi no-deal i risparmi di quanti hanno conti o altre forme di risparmio presso banche del Regno Unito, le quali sono autorizzate a svolgere le proprie attività in Italia per un periodo transitorio di 18 mesi.
Al contrario, dovranno cessare la propria attività entro la data di recesso, prevista per il 29 marzo 2019, gli istituti di pagamento, i gestori di fondi, gli OICR e gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia. In sostanza, le assicurazioni inglesi in Italia saranno obbligate a chiudere nel caso di uscita dall’UE senza accordo.
Il testo del decreto per la stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati fissa punto per punto le regole previste nel caso di Brexit senza accordo, per evitare che risparmiatori ed imprese siano investiti in prima persona dalle conseguenze di un recesso disordinato.
Di seguito il testo completo - in bozza - del decreto Brexit inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in programma per oggi, mercoledì 20 marzo 2019.
Decreto stabilità finanziaria e integrità dei mercati: ecco il testo (provvisorio)
Il testo del decreto sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati, nel caso di uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’UE, fissa punto per punto le regole previste per banche, imprese e risparmiatori a partire dal 29 marzo 2019.
Quello di seguito allegato non è ancora il testo ufficiale e definitivo, ma è la versione arrivata al tavolo del CdM del 20 marzo per l’approvazione.
- Decreto Legge stabilità finanziaria e integrità dei mercati - Testo in bozza
- Ecco il testo del decreto Brexit in bozza che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio dei Ministri in programma il 20 marzo 2019
Il provvedimento si applicherà esclusivamente nel caso di Brexit senza accordo, un’ipotesi verosimile se si considera l’attuale scenario, ed è stato predisposto dal Ministero dell’Economia come un vero e proprio piano di emergenza.
Cosa prevede il decreto?
L’obiettivo del provvedimento, si legge nel comunicato stampa pubblicato a margine del Consiglio dei Ministri, è quello di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale.
Il decreto, in particolare, introduce norme volte a disciplinare ambiti specifici relativi a:
- esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall’Unione europea;
- mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS).
Le novità contenute nel decreto riguardano anche le banche del Regno Unito che, qualora alla data della Brexit siano operative in Italia, avranno a disposizione un periodo transitorio di 18 mesi per continuare a svolgere le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia.
Stesse regole per le banche che svolgono attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi. Nel periodo transitorio potranno tuttavia soltanto gestire i rapporti già instaurati alla data di recesso, senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
Discorso diverso invece per le assicurazioni inglesi che operano in Italia. Per loro la chiusura sarà immediata.
Decreto stabilità finanziaria e integrità dei mercati: cosa prevede per le imprese di assicurazione inglesi
Regole meno soft per le imprese di assicurazione del Regno Unito che operano in Italia.
Nel caso di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza accordo, le imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia saranno cancellate dall’elenco Isvap alla data di recesso.
Per garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.
Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile.
Il testo del decreto stabilità prevede inoltre che, a partire dalla data di recesso, il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Brexit, stabilità finanziaria e integrità dei mercati: cosa prevede? Ecco testo e novità