Credito di imposta per procedure di negoziazione assistita e arbitrato: come fare per ottenerlo?

Carla Mele - Avvocati

Credito di imposta negoziazione assistita e arbitrato: il Ministero della Giustizia ha istituito un credito di imposta per la degiurisdizionalizzazione. Vediamo in cosa consiste, come fare per ottenerlo e il codice tributo da utilizzare in F24

Credito di imposta per procedure di negoziazione assistita e arbitrato: come fare per ottenerlo?

Il Ministero della Giustizia ha istituito una serie di incentivi fiscali finalizzati alla “degiurisdizionalizzazione” tra cui un credito d’imposta riconosciuto alle parti che decidono di risolvere una controversia legale ricorrendo a metodi stragiudiziali quali la negoziazione assistita o l’arbitrato.

Questa misura finalizzata ad incentivare la risoluzione consensuale e bonaria di controversie legali, è stata introdotta con il D.L. n. 83/2015 convertito nella Legge 132/2015 e resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2016.

L’articolo 21-bis del DL numero 83/2015 prevede che possono presentare domanda per il riconoscimento di questo credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del DL n.132/2014, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.

Il credito di imposta è commisurato al compenso corrisposto all’avvocato sino alla concorrenza di 250 euro e viene usato in compensazione con F24.

Vediamo nel dettaglio come fare ad accedere a questo bonus e chi può richiederlo.

Negoziazione assistita e arbitrato: quali differenze?

Le parti coinvolte in una lite, possono mettersi d’accordo in via amichevole ed evitare una controversia legale, tramite l’assistenza degli avvocati iscritti all’avvocatura per le Pubbliche Amministrazioni.

La negoziazione assistita consiste in un procedimento in cui una delle parti in causa invita la controparte, tramite un avvocato, a risolvere la lite in via amichevole al fine di evitare la causa in tribunale.

La controparte, entro 30 giorni, al fine di evitare la causa, può accettare il ricorso alla negoziazione assistita: in caso positivo, le parti arrivano ad un accordo amichevole per risolvere la lite; in caso negativo, gli avvocati provvedono a redigere una dichiarazione di mancato accordo, e la lite procede in tribunale.

L’arbitrato invece è una procedura atta a concludere una controversia tra le parti, attraverso l’intervento di un esperto, cioè l’arbitro, a cui viene affidato il compito di giudicare la lite civile o commerciale, internazionale o domestica.

Tale procedimento di arbitrato è quindi alternativo alla causa giudiziaria. Esso consiste nella possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti chiamati a giudicare, (tecnici ed esperti in materia della lite), al fine di risolverla in via amichevole.

Affinché si possa ricorrere all’arbitrato, occorre che le parti, abbiano previsto tale possibilità nel contratto o nello statuto sociale, mediante una apposita clausola arbitrale o che a controversia avvenuta, vi sia la sottoscrizione di un apposito accordo chiamato “compromesso arbitrale”.

Credito di imposta negoziazione assistita e arbitrato: come fare per ottenerlo?

Ai cittadini che hanno preferito ricorrere alla negoziazione assistita o all’arbitrato, conclusi con esito positivo, il Ministero della Giustizia riconosce un credito di imposta commisurato al compenso pagato all’avvocato difensore, nella misura massima di 250 euro per entrambe le parti.

Il contribuente, al fine di ottenere il riconoscimento del bonus, deve inviare una richiesta al Ministero della Giustizia mediante i supporti telematici resi disponibili sul sito istituzionale www.giustizia.it, in un’area dedicata agli incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione.

La documentazione da inoltrare è la seguente:

  • copia della fattura rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;
  • copia della quietanza di bonifico,assegno o di altro documento attestante l’effettivo compenso pagato;
  • copia del documento di identità di richiede.

Per la negoziazione assistita occorre inoltre allegare la copia della convenzione di negoziazione e la prova dell’avvenuta trasmissione dell’accordo al Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Nel caso di arbitrato invece, si deve allegare la copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento e del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo, sotto forma di copia per immagine dell’originale o di copia autentica.

A partire dal 2018 le domande potranno essere inoltrate dal 10 Gennaio al 10 Febbraio di ciascun anno.

Credito di imposta negoziazione assistita e arbitrato: codice tributo in F24

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 40/E del 20 Maggio 2016 ha stabilito le regole per usufuirre degli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione.

Per i titolari di partita iva, è stato istituito il codice tributo relativo al credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, utilizzando i canali Entratel e Fisconline, mediante modello F24:

codice tributo 6866 “Credito d’imposta - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83”

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi indicando il credito nel modello 730/2018 o nel modello Redditi Persone Fisiche 2018.

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