Credito d'imposta di 100 e 50 euro per l'adeguamento tecnologico necessario all'invio telematico di spesometro e lipe: compensazione a partire dal 1° gennaio 2018.
Spesometro e liquidazioni Iva trimestrali (lipe): sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico.
Con la risoluzione n. 2/E pubblicata il 5 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende noto che il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica dal 1° gennaio 2018.
L’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha riconosciuto un credito d’imposta una tantum di importo pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dello spesometro e delle liquidazioni periodiche Iva.
Di seguito le istruzioni per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e i relativi codici tributo per l’adeguamento tecnologico istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 5 gennaio 2018. Di seguito le istruzioni.
Credito d’imposta adeguamento tecnologico spesometro e lipe dal 1° gennaio 2018
Il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico spetta ai contribuenti tenuti a trasmettere spesometro e liquidazioni periodiche Iva, in attività nel 2017, qualora nel’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
L’importo è riconosciuto anche in relazione all’esercizio dell’opzione della fatturazione elettronica e, nel caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2017 verrà riconosciuto un credito d’imposta ulteriore di 50 euro.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 5 gennaio 2018 comunica che l’importo del credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.
Di seguito i codici tributo istituiti e validi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Codici tributo credito d’imposta adeguamento tecnologico 2018
Il credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico e l’ulteriore importo di 50 euro per l’esercizio della trasmissione telematica dei corrispettivi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Ecco i codici tributo modello F24 istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:
- “6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
- “6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.
Come compilare il modello F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico.
Si allega di seguito la risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 5 gennaio 2018.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta adeguamento tecnologico spesometro e lipe dal 1° gennaio 2018