Coronavirus, tra le scadenze fiscali dei residenti della zona rossa che possono beneficiare della sospensione prevista dal decreto MEF non sono comprese le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Qual è la motivazione dell'esclusione?
Coronavirus, il 26 febbraio 2020 sono state diramate le disposizioni attuative per le strutture dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tali disposizioni rendono operative le misure stabilite per i Comuni delle zone rossa, ovvero quelli indicati nell’allegato del decreto della Presidenza del Consiglio numero 6 del 23 febbraio 2020.
Nelle aree in questione sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, le richieste di documenti per il controllo formale, le cartelle di pagamento e gli atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della Riscossione.
La sospensione riguarda tutti gli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 nei Comuni di Lombardia e Veneto interessati dal fenomeno.
Tra i destinatari ci sono sia persone fisiche sia persone giuridiche ed enti con residenza nelle aree interessate alla data del 21 febbraio 2020.
I sostituti d’imposta con sede legale o operativa nei Comuni in questione possono beneficiare della sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Sono però escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e la motivazione di tale esclusione non è del tutto chiara.
Coronavirus, perché sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo dalle scadenze sospese della zona rossa?
Nella sospensione per gli adempimenti fiscali della zona rossa per limitare i contagi da coronavirus non sono comprese le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
A notarlo è lo Studio Cuomo. Con un post pubblicato su Facebook il 27 febbraio 2020, lo studio sottolinea che:
“Per dimenticanza o per scelta entrambe le opzioni comunque evidenziano come il MEF consideri le professioni figlie di un dio minore”.
Tra le scadenze individuate nelle disposizioni attuative per le strutture dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, diramate il 26 febbraio 2020, ci sono gli adempimenti e i versamenti tributari, le comunicazioni di irregolarità, le richieste di documenti e cartelle di pagamento.
Per i sostituti d’imposta sono poi sospese le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tuttavia, non rientrano le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e non si riesce bene a comprendere quali siano i motivi di tale esclusione.
Coronavirus, esclusione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo dalle scadenze sospese della zona rossa: il testo del decreto MEF
Le misure che prevedono la sospensione degli adempimenti fiscali per le aree interessate dal fenomeno del coronavirus che sono indicate nel decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio 2020 escludono le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
Al comma 3 dell’articolo 1 del decreto ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze si legge che:
“I sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.”
- MEF - Decreto ministeriale del 26 febbraio 2020
- Proroga dei termini per i residenti delle zone rosse.
L’assente è l’articolo 25 dello stesso decreto che ha come oggetto, appunto, “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Coronavirus, niente ritenute autonomi tra le scadenze sospese della zona rossa