Coronavirus, proroga versamenti: calendario fiscale a tre corsie. Il termine ultimo dipende dal fatturato e dalla sede. I dettagli nel testo DL Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 e i chiarimenti nella risoluzione numero 12 del 18 marzo dell'Agenzia delle Entrate.
Coronavirus, proroga versamenti: calendario fiscale a tre corsie: il termine ultimo degli impegni col Fisco si sposta in avanti, ma non per tutti allo stesso modo.
La tabella di marcia prevista dal DL Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, prevede tempi diversi in base alla sede e al fatturato.
Per la sospensione e la proroga si distinguono tre categorie di soggetti:
- aziende con sede nella prima zona rossa e quelle che operano in determinati settori da tutelare;
- aziende con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro nel 2019;
- altre aziende che non rientrano nelle prima due categorie menzionate.
Categoria di imprese | Proroga scadenza |
---|---|
aziende con sede nella cd prima zona rossa + comma 2 articolo 61 DL numero 18 del 2020 + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator | al 31 maggio oppure con cinque rate mensili di pari importo da versare entro ottobre 2020 |
Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 | al 31 maggio oppure con cinque rate mensili di pari importo da versare entro ottobre 2020 |
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra | Proroga scadenza al 20 marzo 2020 |
In particolare, gli articoli del testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale da prendere in considerazione sono due:
- l’articolo 61 prevede l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d’affari. Di fatto per questi soggetti vi è un’estensione di quanto già previsto dal DL dello scorso 2 marzo 2020. Tali versamenti sospesi dovranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
- l’articolo 62 prevede invece l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d’affari dell’anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
- l’articolo 60 riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra (articoli 57 e 58) per i quali vale la cd remissione in termini: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Con la risoluzione numero 12 del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per orientarsi nel calendario dei versamenti a tre corsie e riporta i codici ATECO delle attività interessati dalla sospensione per i settori più colpiti dall’emergenza coronavirus.
Proroga scadenza imposte 16 marzo 2020 già anticipata da MEF ed INPS
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva diramato un comunicato stampa ufficiale nella serata di venerdì per comunicare ai contribuenti la proroga ufficiale della scadenza delle imposte prevista per lunedì 16 marzo 2020.
Nessun cenno, invece, alla scadenza dei contributi previdenziali INPS, che sono stati oggetto di proroga proprio per effetto di quanto previsto dal decreto legge (in questo caso era stata l’INPS ad anticipare la notizia della proroga).
Contributi INPS in scadenza già sospesi per la cd prima zona rossa
Per quanto riguarda la cosiddetta prima zona rossa, i contributi INPS erano stati già sospesi.
La sospensione riguarda i soggetti che si trovano nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati nell’allegato del dpcm del 1° marzo 2020:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione d’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini;
- Vo’.
Gli adempimenti oggetto della sospensione sono, invece, quelli relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 marzo 2020.
È stata la circolare INPS numero 37 a fornire tutte le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei contributi INPS, prevista dalle disposizioni del decreto legge numero 6 del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 1° marzo 2020.
Proroga anche per la scadenza di pace fiscale e rottamazione 2020?
Nel testo del DL Cura Italia, infine, trova spazio anche la proroga delle scadenze per la pace fiscale.
Due scadenze previste in questi mesi di emergenza vengono spostate al 31 maggio 2020, 1° giugno dal momento che la data cade di domenica:
- rata della rottamazione ter delle cartelle del 28 febbraio 2020;
- rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda la rottamazione ter delle cartelle, non si tratta di una vera proroga ma di una riapertura dei termini che permette a chi non ha versato l’importo entro la scadenza ordinaria di rimettersi in regola pagando entro il 31 maggio 2020.
Dal DL Cura Italia, invece, restano esclusi gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio.
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