Fatture elettroniche e dichiarazioni IVA: raffica di lettere in arrivo dall'Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 176284/2025 pubblicato oggi viene annunciato l’invio di una raffica di lettere di compliance da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si tratta dell’incrocio dati tra fatture elettroniche e dichiarazione IVA dell’anno 2022: per i contribuenti titolari di partita IVA per i quali si sono verificati dei disallineamenti l’Agenzia delle Entrate invierà un avviso di compliance che serve a regolarizzare eventuali errori.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015;
- i dati indicati nella Dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2022.
La lettera arriverà:
- via pec;
- oppure all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In entrambi i casi saranno resi disponibili:
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
- per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:- attive imponibili;
- passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
- ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge IVA).
Come rispondere alle lettere
Il contribuente, direttamente o mediante gli intermediari fiscali incaricati, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella lettera di compliance ricevuta.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dal ravvedimento operoso, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. del 14 giugno 2024, n. 87 (riforma delle sanzioni tributarie), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Incrocio dati fatture elettroniche e IVA: controlli fiscali in arrivo