Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: definite aliquote, minimale e massimale per l'anno in corso. I dettagli nella circolare numero 17 del 9 febbraio 2021 che definisce anche il calendario e le istruzioni per procedere correttamente ai versamenti. Primo appuntamento del 2021 fissato al 16 febbraio, ma relativo al 2020.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: dal momento che l’ISTAT ha comunicato una variazione dei prezzi al consumo pari a meno lo 0,3% per le famiglie di operai e impiegati, i valori di riferimento per il minimale di reddito resta lo stesso dello scorso anno.
A fornire una panoramica di istruzioni, percentuali e importi da considerare per il 2021 è la circolare numero 17 del 9 febbraio 2021 che riporta anche il calendario di scadenza per i versamenti.
Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono state incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dovute dai titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni sono pari al 24% già dal 2018.
Alla luce dei valori già stabiliti, si conferma l’aliquota del 24% e si stabilisce un’aliquota pari al 22,35%, con un aumento dello 0,45 rispetto al 2020, per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Restano in vigore anche per il 2021 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, al valore del 24% si somma lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
La Legge di bilancio 2019 ha reso la misura strutturale stabilizzando anche l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09%.
Infine, risulta dovuto inoltre un contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.
- INPS - Circolare numero 17 del 9 febbraio 2021
- Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: le aliquote sul minimale di reddito
Dopo una prima panoramica, sulle regole generali da tener presente, l’INPS passa alla definizioni dei valori da considerare per il 2021. Come per il 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953,00 euro.
In tabella le aliquote da applicare al 2021.
Soggetti interessati | Artigiani | Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,35% | 22,44% |
La riduzione contributiva al 22,35 % (artigiani) e 22,44% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Il contributo calcolato sul reddito minimale risulta suddiviso come nella tabella di seguito.
Soggetti interessati | Artigiani | Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) | € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità) | € 3.587,29 (3.579,85IVS + 7,44 maternità) |
Mentre per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapporto a mese risulta come segue.
Soggetti interessati | Artigiani | Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità) | € 320,88 (320,26IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità) | € 298,94 (298,32IVS + 0,62 maternità) |
Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2021 sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel corso dell’anno per la quota che eccede il minimale di 15.953,00 euro annui, in base alle aliquote, e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 47.379,00 euro.
I valori rimangono, quindi, gli stessi del 2020. Oltre il limite, si conferma anche per quest’anno l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Soggetti interessati | Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 47.379,00 | 24% | 24,09% |
superiore a € 47.379,00 | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 47.379,00 | 22,35% | 22,44% |
superiore a € 47.379,00 | 23,35% | 23,44% |
Nel testo della circolare numero 17 del 9 febbraio 2021, poi, si legge:
“Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021”.
Contributi INPS artigiani e commercianti 2021, massimale di reddito annuo
Anche il massimale di reddito annuo per il 2021 entro il quale sono dovuti i contributi IVS resta lo stesso dell’anno precedente e risulta pari a 78.965,00 euro.
Si tratta di limiti individuali che riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a 103.055,00 euro: una cifra che non è frazionabile in ragione mensile.
In tabella il contributo IVS massimo dovuto.
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
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Soggetti interessati | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | €19.267,46 (47.379,00*24%+31.586,00*25%) | € 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | €17.964,54 (47.379,00*22,35%+31.586,00*23,35%) | €18.035,61(47.379,00*22,44% +31.586,00 *23,44%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | €25.289,96 (47.379,00*24%+55.676,00*25%) | € 25.382,71 (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | €23.589,55 (47.379,00*22,35%+55.676,00*23,35%) | € 23.682,30 (47.379,00*22,44% +55.676,00*23,44%) |
Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: modalità di calcolo, di versamento e scadenze da rispettare
Come di consueto, la circolare dedicata a contributi INPS di artigiani e commercianti 2021, illustra anche le modalità di calcolo del contributo IVS:
- bisogna considerare la totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, e non soltanto quello che deriva dall’attività relativa alla gestione di appartenenza;
- deve essere rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2021, ai redditi 2021, da denunciare al fisco nel 2022).
Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati tenendo conto di specifiche regole:
- per le imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi per il titolare che quelli per i collaboratori vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- per le aziende non costituite in imprese familiari, è il titolare che può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Per quanto riguarda i tempi da rispettare per i versamenti, la prima data da cerchiare in rossa sul calendario del 2021 riguarda ancora le somme dovute per il 2020 ed è il 16 febbraio.
I contributi devono essere versati tramite modello F24 entro i termini che seguono:
- per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale:
- 17 maggio 2021;
- 20 agosto 2021;
- 16 novembre 2021;
- 16 febbraio 2022;
- per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021, bisogna considerare i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Nel testo si legge:
“A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 79/2020), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi”.
Inoltre l’INPS ricorda che le comunicazioni con dati e importi utili per il pagamento della contribuzione dovuto non vengono inviate agli interessati, ma sono accessibili tramite il “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.
In caso di versamenti inferiori alle somme dovute, è necessario procedere con il saldo entro la scadenza delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Infine, l’INPS fornisce una serie di istruzioni sui contributi INPS dovuti anche per artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario e possono richiedere l’accesso anche per il 2021 al regime contributivo agevolato.
L’agevolazione, infatti, si applica solo su domanda presentata dal soggetto interessato.
“Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso”.
Applicazione automatica anche per il 2021 in caso di domanda già presentata, mentre per tutti coloro che hanno invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 c’è tempo fino alla scadenza del 28 febbraio 2021 per presentare la richiesta di accesso.
E infine, coloro che avviano una nuova attività nel 2021 e hanno intenzione di aderire al regime agevolato devono comunicarlo “con la massima tempestività”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: aliquote, minimale e massimale