Nonostante il pragmatismo che caratterizza la nuova tornata di contributi a fondo perduto non possiamo ancora essere soddisfatti della tecnica legislativa utilizzata, ancora troppe le criticità registrate.
Sui contributi a fondo perduto appare condivisibile la scelta di replicare l’erogazione dell’importo riconosciuto a coloro che hanno presentato l’istanza prevista dal Decreto Sostegni I, il cui termine di presentazione scadrà il prossimo 28 maggio.
Altrettanto interessante l’opportunità di cui al comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni bis di poter presentare un’ulteriore istanza che prenda in considerazione la riduzione del fatturato di un periodo diverso da quello “solare” (ovvero dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo) che “per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41” consente di fruire di un contributo calcolato con percentuali più alte di ristoro, come indicato al comma 10.
Meno comprensibile, a modesto avviso di chi scrive, il fatto che anche in questa occasione, dopo oltre un anno dal primo provvedimento a sostegno della continuità economica delle attività, il concetto di fatturato, che ricordo non è esplicitamente definito in alcun testo normativo, venga ancora una volta “dimenticato”, demandandone la sua accezione alle interpretazioni dei soggetti coinvolti ed a documenti di prassi.
I rischi connessi all’attuale disciplina dei contributi a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni Bis
Questi ultimi sono intervenuti su alcuni punti controversi:
- a pochi giorni dal termine dell’invio delle istanze medesime, quelle relative ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni I scadranno il prossimo 28 maggio, come accaduto in questi giorni con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 5;
- ben oltre il termine degli adempimenti connessi, come accaduto in passato.
Questo espone a rischi, di natura anche penale, coloro che nella legittima interpretazione della norma hanno fino ad oggi applicato una metodologia diversa da quella successivamente indicata dall’amministrazione finanziaria.
Certo, sappiamo bene che potrà venire in aiuto lo Statuto dei Diritti del Contribuente, ma per come applicato sino ad oggi non sarei così tranquillo...
- Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 5/E del 14 maggio 2021
Ancora più incomprensibile la “vaghezza” sul fatturato, soprattutto quando si legge più avanti la puntuale disposizione relativa al nuovo istituto del contributo a fondo perduto su base reddituale (allo stesso articolo 1 dai commi 16 e seguenti).
Il comma 23, infatti, dispone l’individuazione puntuale dei dati da prendere in considerazione ai fini del calcolo della riduzione del reddito, demandando ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate modalità, contenuto e termini di presentazione della apposita Istanza, delegando questa volta, e qui la novità rispetto al passato, l’individuazione dei “specifici campi delle dichiarazioni dei redditi” da prendere in considerazione al fine del calcolo della riduzione del reddito.
Mi chiedo perché allo stesso modo, il Decreto Sostegni Bis non abbia previsto il medesimo metodo per la precisa ed univoca individuazione della perdita di fatturato.
Una proposta di forma e di metodo per i futuri contributi a fondo perduto da erogare in base alla dichiarazione dei redditi 2021
Tenuto conto che l’istituto del contributo a fondo perduto di natura reddituale prevede la perequazione dell’entità complessivamente riconosciuta dei ristori sin qui erogati ai contribuenti interessati, al fine di “sanare” eventuali difformità emerse in applicazione delle indicazioni di cui ai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate, per coloro che fruiranno del contributo su base reddituale si potrebbe considerare sufficiente l’applicazione del meccanismo perequativo, così azzerando anche le implicazioni di carattere sanzionatorio, sia amministrativo che penale, attualmente previste.
Per gli altri si potrebbe disporre il richiamo automatico a quanto previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’articolo 10, consentendo, entro un termine congruo, la restituzione di quanto ricevuto in eccesso, ma senza applicazione di sanzioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Un pragmatismo a metà del guado