Contributi a fondo perduto via libera anche in caso di attività cessata, se la partita IVA è ancora attiva. A specificarlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 22 del 21 luglio 2020 che fornisce nuovi chiarimenti sull'accesso alla misura di sostegno economico introdotta dal Decreto Rilancio.
Contributi a fondo perduto, non ne hanno diritto i soggetti che hanno cessato la loro attività: ma dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera se la partita IVA è ancora attiva.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare numero 22 del 21 luglio 2020, ha fornito nuovi chiarimenti sulla misura di sostegno economico destinato ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Con le risposte a singoli quesiti, il documento scioglie alcuni nodi relativi a specifici casi possibili: dalle società in liquidazione volontaria alle operazioni fuori campo IVA, dagli studi associati alle società artigiane.
Contributi a fondo perduto, via libera anche con attività cessata se la partita IVA è attiva
La carrellata di interrogativi si chiude con un focus sulla presentazione della domanda per l’accesso ai contributi a fondo perduto da parte di soggetti con attività già cessata.
La misura di sostegno economico per le partite IVA con una riduzione del fatturato almeno pari al 33% è stata introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Al comma 2, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale specifica quali sono i soggetti esclusi:
“Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Nella lista di chi non può accedere ai contributi a fondo perduto anche coloro che hanno messo fine alla loro attività, ma con un’eccezione: il caso in cui la partita IVA sia ancora attiva.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 22 del 21 luglio 2020 in risposta alla richiesta di delucidazioni sulla definizione di attività cessata.
Contributi a fondo perduto, domanda possibile se la partita IVA è attiva
Il dubbio parte dal fatto che il concetto di “attività cessata” non coincide esattamente con quello di “Partita iva cessata”.
Due sono i quesiti sul tema:
- come regolarsi nel caso in cui le imprese risultino inattive alla Camera di Commercio ma con partita Iva ancora attiva?
- Gli imprenditori individuali che hanno sospeso la partita Iva perché hanno affittato l’unica azienda possono procedere con la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto?
Dall’Amministrazione finanziaria arriva il via libera per il primo caso:
“Non essendo “cessata” la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo qui in esame.”
Mentre sulla seconda ipotesi c’è un “no” secco: mancano del tutto i presupposti per la domanda dal momento che l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, a prescindere dalla sospensione della P.IVA, non può in ogni caso presentare la richiesta perché non esercita attività di impresa, requisito fondamentale per beneficiare ai contributi a fondo perduto insieme a tutti gli altri riassunti in tabella.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto, via libera con attività cessata e partita Iva attiva