Contributi INPS, saldo e acconto 2021: di seguito le istruzioni per il calcolo e per compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Sono sospesi gli acconti dovuti dai titolari di partita IVA beneficiari dell'esonero contributivo, in attesa della definizione dell'iter attuativo della norma.
Contributi INPS, scadenza saldo e acconto 2021: di seguito le istruzioni e le regole per il calcolo.
Nella circolare numero 88 del 21 giugno 2021 sono contenute le regole per compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi e le istruzioni sui termini di pagamento, sul calcolo della base imponibile e sulle modalità di pagamento.
I soggetti iscritti alle Gestioni dei degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, pagano i contributi a percentuale entro le stesse scadenze delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il 30 giugno 2021 è la scadenza del saldo 2020 e del primo acconto 2021. Il 30 novembre si paga invece il secondo acconto.
Si segnala che il 25 giugno 2021, con il messaggio n. 2418, l’INPS ha disposto la sospensione del versamento dell’acconto dei contributi calcolati sul reddito d’impresa dovuti da artigiani e commercianti, così come per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Il differimento della scadenza a data da destinarsi si applica a lavoratori autonomi e professionisti beneficiari dell’esonero parziale dei contributi introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
La nuova scadenza sarà resa nota non appena sarà definito l’iter attuativo della norma.
Tornando alle regole relative al quadro RR della dichiarazione dei redditi 2021, di seguito il calendario delle scadenze per i soggetti esclusi dalla sospensione dei versamenti, le modalità di rateizzazione e il calcolo del reddito imponibile.
Contributi INPS, scadenza saldo e acconto 2021: le istruzioni per il calcolo
La circolare INPS numero 88 del 21 giugno 2021 ricorda che il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e la contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata, deve seguire le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
In particolare, le date da cerchiare in rosso sul calendario sono:
- 30 giungo 2021 per il versamento del saldo riferito all’anno d’imposta 2020 e del primo acconto 2021;
- 30 luglio 2021 per i contribuenti che optano per il versamento di saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,40 per cento;
- 30 novembre 2021 per il versamento del secondo acconto riferito all’anno d’imposta 2021.
I contribuenti che intendono adempiere all’obbligo nel periodo tra il 1° luglio e il 30 luglio 2021, con riguardo quindi al saldo 2020 e al primo acconto 2021, devono sempre applicare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Interessi che, peraltro, devono essere versati separatamente dai contributi con specifiche causali indicate nel documento di prassi:
- “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Contributi INPS artigiani e commercialisti: scadenza saldo e acconto 2021 anche con rateizzazione
Le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi 2021, e così anche il saldo e l’acconto dei contributi INPS 2021 possono essere versati a rate.
I commercianti e gli artigiani possono effettuare il pagamento rateizzato con riguardo unicamente ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, restando esclusi perciò dalla rateizzazione i contributi che rientrano nel minimale.
I liberi professionisti possono invece rateizzare il pagamento sia sul contributo dovuto a saldo per il 2020 che su quanto dovuto a titolo di primo acconto per il 2021.
Come di consueto, la prima rata deve essere versata entro la scadenza fissata per il saldo o per l’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze che risultano nel modello “Redditi 2021-PF”.
Il pagamento complessivo delle rate, comunque, dovrà concludersi entro il 30 novembre 2021, termine per il secondo acconto 2021.
Anche gli interessi dovuti decorrono dal termine stabilito per il versamento in via ordinaria dell’acconto o del saldo, che potrebbe essere differito, e che corrisponde al termine fissato per la prima rata.
Contributi artigiani, commercianti e liberi professionisti 2021: modalità di calcolo della base imponibile
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali per l’anno 2020, sia per se stessi sia per le persone che operano nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF”.
Il testo della circolare numero 88 del 21 giugno riporta le istruzioni utili per il calcolo delle somme dovute.
Per risalire all’ammontare complessivo del reddito imponibile, l’INPS rammenta che occorre tener conto del totale dei redditi d’impresa percepiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.
I soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, hanno come base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, la parte del reddito d’impresa relativo alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Come reso noto dall’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.
Rimandando alla circolare di seguito allegata per tutti i chiarimenti operativi, si segnala che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, invece, i redditi devono essere integrati anche con quelli che derivano eventualmente dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali).
- INPS - circolare numero 88 del 21 giugno 2021
- Scarica la circolare Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021
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