Cosa sono i Confidi? Normativa di riferimento e ruolo nell'accesso al credito per le Pmi
I Confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) sono stati istituiti con il Testo Unico Bancario D. Lgs. 385/93 e la loro funzione è prestare garanzie per agevolare le imprese, che vogliono investire in attività economiche e produttive, all’accesso ai finanziamenti a breve e a lungo termine.
Illustriamo di seguito la disciplina di questi organismi che svolgono il ruolo di intermediari tra piccole - medie imprese e sistema bancario e favoriscono l’accesso al credito nel nostro paese.
Confidi: evoluzione storica
I Confidi sono consorzi di imprese che rilasciano garanzie al sistema creditizio e finanziario per favorire la concessione del credito alle imprese che vi aderiscono. Essi sono nati negli anni ’50 come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, basandosi su principi di mutualità e solidarietà.
Negli anni la normativa di riferimento, oltre a quanto disposto dal codice civile per i consorzi, è intervenuta nel settore con il D.L. 269/2003 che ha disciplinato l’attività dei Confidi in modo organico, tracciando la differenziazione in tre categorie:
- i Confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale art. 106 TUB, che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali;
- i Confidi iscritti nell’elenco speciale secondo l’art. 107 del TUB, sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale sostanzialmente equivalente a quella delle banche, ciò in funzione del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali disponibili;
- le Banche di garanzia collettiva dei fidi, costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, soggette alle norme del TUB e alla regolamentazione secondaria della Banca d’Italia.
Il D.lgs 141/10 ha cambiato nuovamente la struttura del settore, abrogato l’elenco generale precedentemente previsto dall’articolo 106 del TUB, e introducendo tre diverse categorie di Confidi:
- le banche di garanzia collettiva fidi
- i confidi iscritti nell’elenco speciale dell’art. 107 del TUB
- i confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB (c.d. “Confidiminori”)
I primi due soggetti possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, in quanto sottoposti a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia.
I Confidi Minori, che sono la maggior parte, possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate.
Per lo svolgimento dell’attività i Confidi Minori devono possedere esclusivamente requisiti minimali di natura patrimoniale (capitale sociale o fondo consortile minimo non inferiore a 100.000 euro, patrimonio netto non inferiore a 250.000 euro) e non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte. La Banca d’Italia ha solo il compito di censirli e verificare i requisiti strutturali.
Confidi: accesso al credito per le Pmi
L’Italia è un paese composto dal più del 90% da piccole -medie imprese, le quali hanno molta difficoltà ad accedere al credito bancario; esse, anche se sane dal punto di vista finanziario, sono carenti di garanzie da offrire alle banche a sostegno delle proprie attività di investimento.
La crisi economica che ha colpito l’Europa, inoltre, ha imposto condizioni più stingenti da rispettare per l’accesso al credito. I Confidi riescono a rendere l’incontro tra impresa e banca meno oneroso e più agevole, erogando appositi servizi quali:
- concessioni di garanzie (contro-garantite dallo Stato);
- valutazione del merito del credito;
- affiancamento negli adempimenti burocratici relativi al processo di assegnazione del credito;
- consulenza.
I Confidi forniscono alle banche un profilo di rating creditizio delle aziende attendibile usando come parametri di valutazione sia aspetti qualitativi che territoriali e di settore, basandosi su informazioni sull’azienda e sulla sua reputazione. I confidi svolgono, quindi, una funzione di ponte tra le imprese e gli intermediari bancari.
Essi esercitano nei confronti delle imprese associate un’attività mutualistica: da un lato rilasciano loro la garanzia, prevalentemente fidejussoria, per accedere al credito bancario o ai fondi di garanzia statali e dall’altro richiedono ai consorziati il versamento di un corrispettivo (commissioni di garanzia) che servirà per liquidare le insolvenze che insorgeranno e possibilmente, ad accrescere il patrimonio, condizione per la continuità aziendale consorzio.
I consorzi di garanzia dei fidi possono facilmente accedere al credito bancario attraverso l’istituzione di Fondi Consortili, costituiti sia attraverso risorse pubbliche sia contributi degli imprenditori associati: le banche, in caso di insolvenza dell’impresa, possono accedere al Fondo Consortile, dopo aver preventivamente escusso sia l’impresa debitrice che il consorzio.
Confidi: un’analisi del settore nel 2017
A livello nazionale il rapporto I Confidi in Italia 2017, realizzato dall’Osservatorio permanente sui Confidi del Comitato Torino Finanza, evidenzia una riduzione del portafoglio garanzie dei confidi italiani prossima al 6%.
Tale flessione è da attribuire sia alla crisi economica ma anche alla difficoltà per le banche di accedere alla garanzie dirette del Fondo Centrale per le PMI.
Le diminuzioni più marcate riguardano le due macro aree settentrionali, prossimo all’11% per le regioni dei Nord-Est e del 7,5% per quelle del Nord-Ovest. Leggermente inferiore è invece la riduzione che interessa i confidi del centro, pari al 5%, mentre risulta in controtendenza il dato dei confidi nelle regioni meridionali, caratterizzati da un aumento delle erogazioni prossimo ai due punti percentuali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Confidi: il ponte tra credito e impresa