Conferimento d'azienda e trasferimento del credito di imposta per il Mezzogiorno senza rideterminazione: le modalità operative illustrate dall'Agenzia delle Entrate. Lo spunto arriva da una contribuente che ha conferito la propria azienda in una società neocostituita. I dettagli nella risposta all'interpello numero 143 del 25 maggio 2020.
Conferimento d’azienda e trasferimento del credito di imposta per il Mezzogiorno senza rideterminazione: a chiarire le regole da seguire e ad illustrare le modalità operative è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 143 del 25 maggio 2020.
Lo spunto come di consueto arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda il credito di imposta per il Mezzogiorno, riconosciuto alle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive che si trovano nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per la realizzazione di progetti innovativi.
Protagonista è una contribuente che ha conferito la propria azienda in una società neocostituita, della quale è rappresentante legale e socio unico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 143 del 25 maggio 2020
- Credito di imposta articolo 1, commi 98-108 della legge n. 208 del 2015. Conferimento dell’azienda in una neocostituita società, modalità operative di trasferimento del credito.
Conferimento d’azienda e trasferimento del credito di imposta per il mezzogiorno, necessaria la rideterminazione?
L’attività economica, avviata prima del conferimento d’azienda, è stata oggetto di progetti di ampliamento che hanno portato all’acquisto di beni strumentali nuovi, che hanno permesso di accedere al credito di imposta per il Mezzogiorno.
Alla luce dell’operazione effettuata, la contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità operative da adottare per effettuare il trasferimento del credito, per la parte non utilizzata, dalla posizione della conferente a quella della conferitaria.
I dubbi riguardano anche una eventuale rideterminazione del credito di imposta per il Mezzogiorno maturato.
A sciogliere i diversi nodi sul conferimento d’azienda e il tasferimento del bonus, l’Agenzia delle Entrate interviene con la risposta all’interpello numero 143 del 25 maggio 2020 che, in primis, chiarisce:
“Nel caso di specie, l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d’imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante ha conferito l’intera azienda alla neocostituita società”.
Come previsto dal comma 105 dell’articolo 1 della legge numero 208 del 2015, infatti, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non si deve procedere con la rideterminazione ma che, anche nel caso analizzato, bisogna considerare di far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale entro i termini stabiliti.
Conferimento d’azienda e trasferimento del credito di imposta: le modalità operative
Dopo aver chiarito che il trasferimento del credito di imposta avviene senza conseguenze, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 143 del 2020 illustra le modalità operative da seguire.
La società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta
maturato dalla società conferente, non deve rettificare il modello CIM, il documento presentato dalla società conferente per accedere all’agevolazione.
Ma deve solo compilare il modello F24 tenendo conto di alcune particolarità.
Di seguito le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione:
- nel campo codice fiscale, va inserito il codice fiscale della conferitaria;
- nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede..., deve essere indicato il codice fiscale della società conferente;
- nel campo codice identificativo, bisogna specificare il codice “62”.
In chiusura, l’Amministrazione finanziaria ricorda che ciascuna società può verificare nel proprio cassetto fiscale i crediti d’imposta di cui è intestataria con i rispettivi importi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conferimento d’azienda, trasferimento del credito di imposta Mezzogiorno senza rideterminazione