CISOA 2021, Cassa integrazione Covid per il settore agricolo fino al 31 dicembre: la proroga nel Decreto Sostegni. A disposizione dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa fino a un massimo di 90 giorni fino al 30 giugno e 120 fino alla fine dell'anno. Le prime istruzioni per presentare domanda nel messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo.
CISOA 2021, anche il settore agricolo ha la possibilità di accedere alla cassa integrazione Covid.
Con la proroga del Decreto Sostegni, il periodo di copertura si allunga fino al 31 dicembre e i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa possono richiedere fino a un massimo di 90 giorni fino al 30 giugno e di 120 fino alla fine dell’anno.
Le prime istruzioni e i termini per presentare domanda nel messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo.
CISOA 2021: Cassa integrazione Covid per il settore agricolo fino al 31 dicembre
La Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni definiscono il quadro di regole da seguire per l’accesso alla CISOA 2021 con causale Covid, la cassa integrazione specifica per il settore agricolo.
Le due norme, insieme, regolano l’accesso agli ammortizzatori sociali per tutto l’anno.
Giornate a disposizione | Periodo | Riferimento normativo |
---|---|---|
90 giornate | Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 | Legge di Bilancio 2021 |
120 giornate | Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 | Decreto Sostegni |
Così come per la cassa integrazione ordinaria, per la CIG in deroga e per l’assegno ordinario, il DL numero 41/2021 anche per i datori di lavoro dell’agricoltura che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene previsto un ulteriore periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Dal momento che il Decreto Sostegni non prevede l’imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di Bilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, le nuove 120 giornate devono ritenersi aggiuntive alle precedenti.
Il messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo, poi, specifica:
“Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457”.
CISOA 2021, domanda cassa integrazione Covid: prime istruzioni INPS
L’accesso ai periodi di CISOA disponibili per il 2021, quindi, è diviso in due periodi che tra aprile e giugno si sovrappongono.
In ogni caso, però, il periodo di 90 giornate previsto dalla Legge di Bilancio deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Come disposto all’inizio dell’emergenza coronavirus, la sospensione delle attività lavorative può rientrare a tutti gli effetti tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” che, oltre alle intemperie stagionali, permettono di richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del DL numero 41 del 2021, come per altre prestazioni, la scadenza per la domanda di CISOA, a pena di decadenza, è fissata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Nel messaggio si legge:
“Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.
Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021”.
Per l’invio delle domande relative alla CISOA prevista dal DL Sostegni, come annunciato nel messaggio numero 1297 del 2021, l’INPS metterà a disposizione specifiche istruzioni operative.
- INPS - Messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo 2021
- Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.
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