Certificazione unica obbligatoria anche per la società estera senza stabile organizzazione: il chiarimento nel principio di diritto n. 8 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2019.
Certificazione unica obbligatoria anche per la società estera priva di stabile organizzazione in Italia: l’Agenzia delle Entrate detta le regole con il principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019.
Anche tali soggetti sono obbligati al rilascio della CU nel caso di applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti ai professionisti ai quali è stato conferito l’incarico per lo svolgimento di specifiche prestazioni.
L’Agenzia delle Entrate conferma infatti che la società estera, avendo legittimamente operato le ritenute sui corrispettivi pagati a professionisti residenti, è tenuta al rilascio della certificazione unica e alla trasmissione la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, per ciascuno degli anni di riferimento.
Certificazione unica obbligatoria anche per la società estera
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019, chiarisce regole ed adempienti previsti per una società estera, senza stabile organizzazione, proprietaria di alcuni immobili in Italia, che conferisce l’incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli stessi.
- Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019
- Articolo 4, comma 1 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta
Per le prestazioni rese dai professionisti residenti in Italia, la società ha applicato la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti, provvedendo al successivo versamento della stessa.
Tale società rientra tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/1973, e pertanto è tenuta al rilascio della certificazione unica e alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, anche la società estera è tenuta ad attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica di cui al comma 6-ter e secondo le previsioni contenute nei successivi commi del medesimo articolo 4.
Il mancato rispetto di tali adempimenti è espressamente sanzionato ai sensi del comma 6-quinquies.
Certificazione unica, sanzioni in caso di mancata trasmissione
Essendo citato nel principio di diritto n. 8, è utile riepilogare quelle che sono le sanzioni previste in caso di mancata trasmissione della certificazione unica.
In primis si ricorda che la scadenza per l’invio è fissata al giorno 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. La certificazione deve successivamente essere consegnata al lavoratore entro il 31 marzo.
La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può essere effettuata entro il termine per la presentazione del modello 770.
Nel caso di mancata trasmissione entro le scadenze sopra indicate, la sanzione prevista dall’articolo 4 comma 6-quinques del DPR n. 322 del 1998 è pari a 100 euro per ogni certificazione unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini di cui sopra, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione unica obbligatoria anche per la società estera