CU 2018, a pochi giorni dalla scadenza del 31 ottobre l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di invio delle certificazioni uniche riguarda anche i dati relativi a compensi accessori. Ecco le novità contenute nell'interpello del 23 ottobre.
CU 2018, certificazione unica obbligatoria anche per il sostituto d’imposta che eroga solo compensi accessori: a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello pubblicata il 23 ottobre 2018.
A pochi giorni dalla scadenza del 31 ottobre, termine per la trasmissione delle CU relative a compensi esenti o non interessati dalla compilazione del modello 730, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche la società che eroga soltanto compensi accessori è tenuta a trasmettere la certificazione unica con le somme erogate.
Tale obbligo si estende ovviamente anche al sostituto d’imposta principale che eroga la retribuzione fissa e continuativa, il quale dovrà effettuare le operazioni di conguaglio e consegnare la CU al lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate specifica quindi che nella nozione di compensi rientrano anche quelli di natura accessoria, la cui tassazione avviene applicando una ritenuta alla fonte (a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa) da parte del datore di lavoro (sostituto) sulla parte imponibile delle somme e valori che costituiscono il reddito, all’atto della corresponsione.
Tenuto conto della specifica disciplina relativa alle operazioni di conguaglio, la società che corrisponde somme accessorie, non fisse e continuative, e che ha inviato al soggetto che opera come sostituto d’imposta i dati relativi agli emolumenti erogati, non è esonerato dalla trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate.
Ecco i chiarimenti contenuti nell’interpello pubblicato il 23 ottobre 2018.
Certificazione unica 2018, invio obbligatorio anche per compensi accessori
In merito all’obbligo di trasmissione della CU 2018 anche da parte del sostituto d’imposta che eroga compensi accessori e non lo stipendio principale, l’Agenzia delle Entrate parte illustrando le differenze tra emolumenti fissi e somme accessorie.
L’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabilisce che:
“Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. (…) Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.”
Tale norma si applica ai casi in cui pur in presenza di un unico rapporto di lavoro vi sono due soggetti: uno che eroga il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio.
In documenti di prassi precedenti, l’Agenzia delle Entrate aveva già previsto che la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale pone quest’ultimo nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al contribuente la CU comprensiva di tutti gli emolumenti.
Obbligo invio telematico certificazione unica all’Agenzia delle Entrate, consegna al dipendente dal sostituto d’imposta principale
La trasmissione della CU (Certificazione Unica) in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate è un obbligo generalizzato, posto in campo a chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte.
Le scadenze per l’invio all’Agenzia delle Entrate sono due:
- 7 marzo (dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti) per i redditi interessati dalla dichiarazione precompilata al fine di garantire l’inserimento dei dati trasmessi - necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria - nel modello 730 precompilato;
- 31 ottobre (scadenza modello 770 dei sostituti d’imposta), per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata.
Così come chiarito anche nelle istruzioni per la compilazione della CU 2018, il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613.
Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto d’imposta principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”
Pertanto anche il sostituto che eroga soltanto somme accessorie è tenuto a trasmettere la CU all’Agenzia delle Entrate.
Si allega di seguito l’interpello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 ottobre 2018:
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 42 del 23 ottobre 2018
- Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria. Art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 2, comma 1 del d.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a),
legge 27 luglio 2000, n. 212.
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