Centri estivi 2021: il bonus INPS nasce nell'ambito delle misure emergenziali ed è destinato solo ad alcuni lavoratori, mentre non esiste alcuna detrazione per le spese sostenute. Questi costi, infatti, non possono essere inclusi né tra quelli relativi alla frequenza scolastica né tra quelli per lo sport.
È tempo di centri estivi e il bonus INPS a cui hanno diritto alcuni lavoratori per l’iscrizione dei loro figli accende i riflettori su altre eventuali agevolazioni accessibili. È possibile, ad esempio, beneficiare di una detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 per i genitori che sostengono questa tipologia di spesa?
Risposta negativa. Si tratta di costi che non generano una riduzione dell’imposta perché non rientrano né tra quelli relativi alla frequenza scolastica né tra quelli sostenuti per la pratica sportiva.
Lo conferma la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, rispondendo ai dubbi di un lettore.
Centri estivi col bonus per alcuni, ma senza detrazione per tutti
D’altronde lo stesso bonus centri estivi 2021 rappresenta una delle tante misure emergenziali, ma non è un’agevolazione strutturale: può essere richiesto in alternativa al bonus baby sitter, introdotto per supportare le famiglie nei periodi di restrizioni anti Covid, e solo per le attività svolte fino al 30 giugno 2021.
Nel periodo in cui la zona rossa in Italia si estendeva a macchia d’olio, il DL n. 30 del 13 marzo 2021 introduceva con urgenza alcuni strumenti a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Mettendo in campo per alcune categorie specifiche anche l’opzione di un contributo per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia dei figli conviventi minori di anni 14 o disabili in situazione di gravità accertata.
Dal 1° luglio, come comunicato dall’INPS nel messaggio numero 2433 del 18 giugno 2021, ed entro la scadenza del 15 luglio 2021 le categorie di lavoratori interessati hanno la possibilità di richiedere il supporto economico che può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali. Nello specifico, la domanda può essere presentata da:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
Il bonus centri estivi 2021 può essere richiesto per le attività svolte dalle seguenti organizzazioni:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
“A differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL”, specifica l’INPS.
Non ha, quindi, un legame diretto e contemporaneo con le condizioni dettate dall’emergenza coronavirus, ma resta una misura nata al tempo della pandemia e destinata solo ad alcuni lavoratori.
Centri estivi, nessuna detrazione per le spese: bonus emergenziale solo per alcuni lavoratori
In linea generale, infatti, dal punto di vista fiscale non è prevista alcuna particolare agevolazione per i centri estivi: i genitori che iscrivono i loro figli alle attività che si svolgono quando la scuola è ormai finita devono farsi carico totalmente dei costi necessari per la partecipazione.
La normativa, infatti, non permette di includere le spese tra quelle detraibili tramite la dichiarazione dei redditi.
Centri estivi, colonie o campus non compaiono in alcun modo nella lunga lista di voci che danno diritto alla classica detrazione IRPEF del 19 per cento regolata dall’articolo 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui redditi.
Lo conferma la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, rispondendo ai dubbi di un lettore.
Questa particolare tipologia di spesa non può rientrare né tra quelle di istruzione detraibili entro il limite di 800 euro per alunno o studente né tra quelle per le attività sportive fino a un massimo di 210 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Centri estivi 2021: bonus per alcuni, detrazione per nessuno