La Corte di Cassazione ha stabilito che abbandonare le scuole media non costituisce reato penale. Ecco perché.
Corte di Cassazione: l’abbandono scolastico durante le scuole secondarie di I grado non costituisce reato penale. Questo è quanto è stato sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza 31 gennaio 2017 n. 4520.
L’art. 731 del Codice Penale punisce con una multa fino a euro 30 “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.
La sentenza della Cassazione è destinata a far discutere. Ecco perché abbandonare le scuole medie non è reato secondo i Giudici della Corte e quali le motivazioni della sentenza n. 4520 del 31 gennaio 2017.
Cassazione: abbandonare le scuole medie non è reato. Ecco perché
Abbandonare le scuole medie non è reato per la Corte di Cassazione: allo stato attuale delle cose, l’obbligo scolastico si estende fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado (le cosiddette scuole medie) o al compimento di anni quindici se il minore dà prova di aver rispettato, per almeno otto anni, le norme sull’obbligo scolastico (art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859).
Ma attenzione: il fatto che il minore non prosegua gli studi in seguito al conseguimento della licenza elementare non costituisce reato penale per i genitori o per chi ne fa le veci.
Vediamo nello specifico cosa prevede l’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Secondo quanto sancito dall’art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, l’obbligo scolastico si estende:
- fino all’ottenimento del diploma di licenza di scuola media;
- fino al compimento del quindicesimo anno di età qualora il minore comprovasse di aver osservato, per almeno otto anni, le norme in ambito di obbligo scolastico (comma 2).
Lo stesso articolo 8 al comma 3, prevedeva che nei casi di inadempienza all’obbligo scolastico si sarebbero applicate “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare”.
Abbandonare le scuole medie inferiori non è un reato penalmente rilevante
In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 intitolato “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 è stato definitivamente abrogato. Di conseguenza, anche la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 del Codice Penale anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore è stata invalidata.
Dunque, attualmente in Italia non esiste alcuna norma penale che punisca l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore, in quanto reato considerato penalmente non rilevante.
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