Cassa integrazione ed esonero contributivo: arrivano, dopo mesi, le istruzioni INPS per beneficiare dell'alternativa prevista dal Decreto Ristori. Sgravio fruibile da aprile ad agosto 2021. L'approvazione delle Commissione Europea è arrivata a febbraio e dall'Istituto, con il messaggio numero 1836 del 6 maggio 2021, arrivano le indicazioni sui datori di lavoro esclusi e sulla richiesta del codice di autorizzazione.
Cassa integrazione: ai datori di lavoro che avevano precedentemente richiesto la CIG ma hanno rinunciato alle 6 settimane aggiuntive previste dal Decreto Ristori spetta un esonero contributivo di 4 settimane fruibile, sulla carta fino al 31 gennaio 2021, ma nella pratica da aprile ad agosto 2021.
Il provvedimento emergenziale approvato a fine ottobre, e convertito in legge a dicembre 2020, ha replicato la misura già prevista dal Decreto Agosto: un’agevolazione per quelle aziende che, pur avendo in passato richiesto i trattamenti di integrazione salariale per coronavirus, non li utilizzano nuovamente.
Con il messaggio numero 1836 del 2021, arrivano dopo mesi le istruzioni operative dall’INPS con i dettagli sull’approvazione della Commissione Europea, necessaria per passare dalla teoria alla pratica, le indicazioni sui datori di lavoro esclusi e i passaggi da seguire per richiedere il codice autorizzazione e beneficiare della misura.
Cassa integrazione, istruzioni INPS sull’esonero contributivo alternativo del DL Ristori
L’articolo 12 del Decreto Ristori, convertito con la legge numero 176 del 2020, ha previsto nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
E allo stesso tempo ha introdotto, in favore dei datori di lavoro del settore privato che non hanno presentato domanda per accedervi, con esclusione di quello agricolo, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021. Ulteriore, rispetto a quello già utilizzato in base alle disposizioni del Decreto Agosto.
La circolare numero 24 dell’11 febbraio 2021 che ha chiarito la platea di potenziali beneficiari:
“possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il documento ha fornito le prime istruzioni, ma ha rimandato al futuro le indicazioni operative per accedere alla misura, dal momento che mancava ancora l’approvazione della Commissione Europea, che è arrivata il 23 febbraio.
Il messaggio numero 1836 del 6 maggio 2021 illustra la decisione che arriva da Bruxelles e pone il veto all’utilizzo dell’esonero contributivo per alcune categorie di aziende e indica i passaggi da seguire.
Restano escluse dall’agevolazione legata alla cassa integrazione le imprese che operano nel settore finanziario, ovvero che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities.
Come sottolinea l’INPS, tutti i datori di lavoro con codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della classificazione ATECO 2007 e non possono accedere all’esonero contributivo CIG previsto dal Decreto Ristori.
Stessa regola, prevista dalla stessa norma, vale per i datori di lavoro del settore agricolo che non sono stati inclusi tra i destinatari della misura.
Cassa integrazione, istruzioni INPS sull’esonero contributivo: la richiesta del codice autorizzazione
I datori di lavoro che hanno le carte in regola per poter accedere alla misura per beneficiarne devono richiedere il codice autorizzazione “2Q” all’INPS utilizzando il “cassetto previdenziale” e più specificamente la funzionalità “Contatti”:
- assunzioni agevolate e sgravi;
- sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020.
Codice di autorizzazione 2Q | Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020 |
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Nella domanda sarà necessario dichiarare di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo:
- aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;
- di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 in riferimento alla medesima matricola aziendale o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità.
Nella stessa istanza bisognerà indicare anche l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Il suo valore deve essere calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 rispettando i seguenti limiti:
- la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ovvero che ricadono nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
- la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende utilizzare l’agevolazione.
Cassa integrazione, esonero contributivo accessibile fino ad agosto 2021: istruzioni INPS
Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, il codice ha validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021.
Ma l’INPS specifica che, in ogni caso, anche se le fonti normative sono diverse non è possibile utilizzare per lo stesso periodo CIG ed esonero contributivo.
“Ne consegue che, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura”.
Come già chiarito dall’INPS in passato, il beneficio strettamente collegato alla fruizione della cassa integrazione Covid è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e nel rispetto di eventuali divieto di cumulo stabiliti da altri regimi.
In conclusione, il messaggio numero 1836 del 6 maggio 2021 specifica:
“Considerata la durata massima dell’esonero prevista dal richiamato articolo 12, pari a quattro settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza”.
Nel testo integrale tutte le istruzioni da seguire anche per la corretta compilazione del flusso Uniemens.
- INPS - Messaggio numero 1836 del 6 maggio 2021
- Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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