Buono mobilità, rientra tra i fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, considerando anche tutti gli altri beni e servizi di cui il lavoratore ha usufruito, il valore dei benefici supera la soglia dei 258,23 euro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 293 del 31 agosto 2020.
Il buono mobilità rientra tra i fringe benefit, ovvero tra quei beni e servizi concessi ai lavoratori che costituiscono una forma di retribuzione aggiuntiva, e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel caso in cui il valore di tutti i benefici percepiti superi la soglia dei 258,23 euro.
Il buono mobilità non può, quindi, essere considerato come prestazione di servizi di trasporto, né come somma erogata o rimborsata dal datore di lavoro ai lavoratori esclusa dal reddito in linea con quanto stabilito dall’articolo 51 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 293 del 31 agosto 2020.
Buono mobilità, rientra tra i fringe benefit e concorre alla formazione del reddito
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.
Ad accendere i riflettori sul tema è un Comune che partecipa in qualità di capofila con sedici Comuni del proprio territorio, al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa-lavoro” previsto dal Decreto Ministeriale numero 208 del 20 luglio 2016.
Nell’ambito del progetto, i Comuni hanno la possibilità di erogare buoni mobilità per i dipendenti degli stessi enti locali e per i dipendenti di imprese private con cui vengono stipulati specifici accordi.
Il buono mobilità da concedere ai lavoratori viene descritto dal Comune con le parole del DM numero 208 del 2016, un “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”.
Il Comune si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme riconosciute ai propri dipendenti.
Con la risposta all’interpello numero 293 del 31 agosto 2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il buono mobilità, dal punto di vista fiscale, segue le regole previste per i fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo i parametri indicati dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR: “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
E chiarisce:
“Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del buono mobilità, che l’Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l’importo di euro 258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti”.
Buono mobilità tra i fringe benefit, concorre alla formazione del reddito sopra la soglia dei 258,23 euro
Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che il buono mobilità, così come descritto dal Comune, è un voucher prepagato valido per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile.
Risulta diverso dalla fruizione di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa o di somme per l’acquisto o per il rimborso di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, che rientra nel campo di applicazione della lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il lavoratore, infatti, beneficia di un “valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del buono mobilità di 50 euro/mese”.
Si tratta, quindi, di due tipologie di benefici a cui si applicano trattamenti fiscali diversi. E infatti, con la risposta all’interpello numero 293 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate conclude:
“Ne consegue che il «buono mobilità» in commento, non rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività di cui al citato articolo 51, comma 1, del TUIR”.
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