Le borse di studio concesse per merito ai figli dei dipendenti non rientrano tra i redditi imponibili. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 231/2024
Dall’Agenzia delle Entrate arriva la conferma: le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti in seguito al conseguimento di risultati eccellenti non contribuiscono alla formazione del reddito.
Ciò è valido sia per le borse di studio ottenute all’interno di un percorso scolastico, sia per quelle conseguite per corsi di studio universitari.
Vediamo nel dettaglio la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Borse di studio: esenzione reddituale per i figli dei dipendenti
Con la risposta n. 231 pubblicata il 28 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le borse di studio concesse per merito ai figli dei dipendenti non rientrano tra i redditi imponibili.
Le delucidazioni arrivano in seguito al quesito posto dall’istante, il quale chiede se le borse di studio che intende erogare possano concorrere o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera f-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.
In particolare, l’istante specifica che le borse di studio sono rivolte ai figli dei dipendenti che si siano distinti per particolari requisiti di merito all’interno di percorsi scolastici o universitari.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto ricordando cosa prevede l’articolo 51, comma 1 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale stabilisce che:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
L’AdE ha poi aggiunto, riportando il contenuto della lettera f-bis del comma 2 dell’articolo 51, che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:
“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Infine, l’Agenzia segnala che nella CU 2024, l’importo delle borse di studio non deve essere riportato nei punti dedicati ai “rimborsi esenti”, bensì tra i redditi esenti nel punto 465, indicando nel punto 464 il codice 23.
Borse di studio per merito: non è necessario dimostrare l’utilizzo degli importi
Nella seconda parte della riposa n. 231/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di borse di studio per merito non è necessario comprovare l’utilizzo delle somme erogate.
Il dubbio è stato posto dall’istante in quanto nella circolare n. 28/E del 2016 si fa riferimento alla documentazione che permetta di individuare l’utilizzo dell’importo erogato.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate spiega che, in quel caso, la documentazione era finalizzata a dimostrare l’utilizzo delle somme da parte del dipendente, per la fruizione
“dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali”
Di conseguenza, siccome nel caso esaminato dalla risposta n.231/2024 le borse di studio sono assegnate come riconoscimento del merito, l’AdE non ritiene necessario che i dipendenti forniscano documenti volti a dimostrarne l’utilizzo.
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la risposta n.231/2024 di seguito in allegato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Borse di studio per i figli dei dipendenti escluse dal calcolo del reddito