Anche il Decreto Crescita ha il suo bonus verde: dal 2020 agevolazioni fiscali per le aziende che comprano prodotti da riciclo e riuso. Il credito di imposta riconosciuto per gli acquisti ecosostenibili può arrivare fino a 10.000 euro.
Anche il Decreto Crescita ha il suo bonus verde: l’articolo 26 ter introduce, a partire dal 2020, agevolazioni per le aziende che comprano prodotti da riciclo e riuso.
L’ecologia ha un impatto sull’ambiente, ma anche sul fisco: il credito d’imposta che viene riconosciuto alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo per gli acquisti ecostenibili è pari al 25% del costo e può arrivare fino a un massimo di 10.000 euro.
Dal bonus ristrutturazioni all’ecobonus per le auto elettriche o ibride: diverse misure fiscali che incentivano al rispetto per l’ambiente.
Il bonus verde del Decreto Crescita per i prodotti da riciclo e riuso: la tipologia di acquisti
La nuova disposizione spinge le aziende e i liberi professionisti verso l’ecosostenibilità. E, infatti, si ha diritto al credito per i prodotti da riciclo e riuso per i beni utilizzati effettivamente nell’esercizio delle attività svolte.
Danno diritto a un contributo del 25% specifiche tipologie di acquisti :
- semilavorati e prodotti finiti derivanti per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Le condizioni per accedere al bonus sono due:
- acquistare un prodotto con le caratteristiche indicate;
- utilizzarlo per le attività legate all’impresa o alla professione.
Chi non rispetta il secondo requisito non è escluso totalmente dall’agevolazione, ma ha diritto a una sorta di mini-bonus, uno sconto sul prezzo, anticipato dal venditore, fino a un massimo di 5.000 euro.
Il bonus verde del Decreto Crescita per i prodotti da riciclo e riuso: come utilizzarlo
Il bonus verde per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso, introdotto a partire dal 2020, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto.
Come si legge nel testo dell’articolo 26 ter del Decreto Crescita, i crediti di imposta “non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Si attende il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti che danno diritto all’agevolazione, ma anche i criteri di applicabilità e fruizione dei crediti di imposta.
Rimandando a indicazioni più dettagliate, il testo di legge anticipa che i contribuenti possono utilizzare le somme ottenute con l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso soltanto in compensazione, a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito.
Il bonus, inoltre, non è cumulabile con quello che deriva dalle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dai processi di riciclo, previsto dalla Legge di Bilancio.
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