Non è ammessa la compensazione del credito d'imposta del bonus turismo con un debito IVA non effettivamente dovuto. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: la maturazione di un'eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso violerebbe i limiti dell'utilizzo dell'agevolazione
Il credito d’imposta che rientra nel bonus turismo non può essere portato in compensazione di un debito IVA che non è effettivamente dovuto.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 460 del 13 novembre 2023.
L’Amministrazione finanziaria esclude la possibilità di compensare l’importo con un debito IVA per cui verrà successivamente richiesto un rimborso, aggirando di fatto il limite della capienza fiscale.
Il bonus turismo dovrà essere utilizzato in compensazione non oltre il 31 dicembre 2025, o ceduto nel rispetto delle regole relative alla cessione del credito.
Bonus turismo: come può essere utilizzata l’agevolazione
Con la risposta all’interpello numero 460 del 13 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui limiti alla compensazione del bonus turismo.
Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società che vuole realizzare interventi di miglioramento energetico nella propria struttura ricettiva e beneficiare del credito d’imposta riconosciuto al settore turistico.
Il bonus è stato introdotto dal decreto sull’attuazione del PNRR, in particolare dall’articolo 1, commi 1 e 2, del Dl n. 152/2021.
La norma prevede aiuti in favore del settore del turismo, sotto forma di credito d’imposta o di contributo a fondo perduto, per le spese destinate ai seguenti interventi:
- efficientamento energetico;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di piscine termali;
- digitalizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ricapitola, inoltre, le modalità previste per recuperare gli importi maturati per i lavori agevolabili.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
L’avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, fornisce le modalità applicative dell’agevolazione e rende noto che la somma è utilizzabile entro la scadenza del 31 dicembre 2025.
L’istante sottolinea, tuttavia, la difficoltà a utilizzare il bonus in compensazione entro il termine indicato, a causa della più limitata capienza fiscale.
Oltre alla compensazione da parte del beneficiario dell’agevolazione, un’altra strada percorribile è quella della cessione del credito, nel rispetto delle regole in vigore.
La somma può essere ceduta solo per intero e con la possibilità di due ulteriori cessioni rispetto alla prima ma solo se effettuate a favore:
- banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo;
- assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
Bonus turismo: non è ammessa la compensazione con un debito IVA non dovuto
Nella risposta all’interpello numero 460/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è condivisibile la soluzione proposta dall’istante.
Lo stesso intendeva compensare il credito d’imposta generato con il bonus turismo con un debito IVA non effettivamente dovuto nel 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa quota.
In merito l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto segue:
“Con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla scrivente, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall’istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.”
Nel documento di prassi vengono poi riepilogate le regole per la determinazione del debito IVA.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’’’invenzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone ’’arbitrariamente’’ la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.”
In altre parole, si creerebbe un meccanismo in grado di violare le regole e i limiti previsti per l’utilizzo dell’agevolazione, permettendo di fatto un termine più ampio rispetto a quello della compensazione.
La soluzione proposta dall’istante non è quindi condivisibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus turismo: non è ammessa la compensazione con un debito IVA non dovuto