Bonus prima casa, la sospensione dei termini disposta fino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza Covid non vale per la fine dei lavori di ristrutturazione utili ad accorpare le unità immobiliari da destinare ad abitazione principale. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 235 del 9 aprile 2021.
Bonus prima casa, linea rigida sulla sospensione dei termini in vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’emergenza Covid: la scadenza per ultimare i lavori di ristrutturazione utili ad accorpare le unità immobiliari da destinare ad abitazione principale resta quella ordinaria.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 235 del 9 aprile 2021.
Come di consueto lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda la possibilità e i tempi da rispettare per beneficiare delle agevolazioni sull’atto di acquisto previste dall’art. 1, Tariffa parte I, nota II bis, ovvero:
- in caso di privati o aziende che vendono in esenzione IVA, versamento di un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, e di imposte ipotecaria e catastale ognuna nella misura fissa di 50 euro;
- in caso di imprese con vendita soggetta a Iva, versamento dell’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento e di imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Bonus prima casa, la sospensione dei termini non vale per la fine dei lavori
Protagonista del caso analizzato è un contribuente che nel 2018 ha acquistato alcune unità immobiliari di diverse categorie catastali con l’idea di accorparle e una di categoria C/2 destinata ad annesso pertinenziale.
Nello stesso sono partiti i lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico e contenimento energetico, a causa dell’emergenza Covid i tempi per la realizzazione si sono dilatati e non risultano ancora terminati.
Consapevole della sospensione dei termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa fino al 31 dicembre 2021, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la scadenza da considerare per la fine dei lavori di ristrutturazione e per la destinazione ad abitazione principale utile a beneficiare delle agevolazioni.
La possibilità di versare le imposte in misura ridotta, infatti, è riconosciuta anche ai contribuenti che acquistano appartamenti contigui destinati a costituire una sola unità abitativa, a patto che non costituisca un immobile di lusso.
Con la risposta all’interpello numero 235 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ribadisce i tempi da rispettare nel caso in cui sia necessario effettuare dei lavori:
“Al riguardo, occorre considerare che [...] la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto”.
In questi casi si applicano i termini ordinari. Viene bocciata la tesi del contribuente che riteneva di poter far rientrare la scadenza per i lavori nella sospensione prevista dal Decreto Liquidità e confermata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2021.
Bonus prima casa, termine dei lavori di ristrutturazione escluso dalla sospensione
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che restano in stand by solo specifici termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa:
- i 18 mesi che il contribuente ha a disposizione dall’acquisto della prima casa per trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici previsti nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il tempo di un anno concesso al contribuente che abbia acquistato un secondo immobile da adibire ad abitazione principale, sempre applicando le imposte in misura ridotta, per vendere l’abitazione originaria.
- e ancora, il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
In altre parole, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’articolo 24 del Decreto Liquidità.
Diversamente da come ipotizzato dal contribuente, quindi, i lavori di ristrutturazione devono seguire la tabella di marcia ordinaria e concludersi entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 235 del 9 aprile 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa, la sospensione dei termini non vale per i lavori di ristrutturazione