Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: arriva la proroga

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: la novità della proroga in arrivo è contenuta in uno degli emendamenti al testo del Decreto Milleproroghe da convertire in legge entro il 1° marzo. Resta congelata la scadenza per il trasferimento della residenza, per la vendita e per il riacquisto di un'altra abitazione.

Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: arriva la proroga

Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: tra le novità contenute negli emendamenti approvati al Decreto Milleproroghe c’è anche la riscrittura dei tempi di applicazione dell’articolo 24 del Decreto Liquidità con la proroga di un anno rispetto alle disposizioni iniziali.

Il testo di conversione in legge è in discussione oggi, 22 febbraio 2021, alla Camera e dovrà poi passare al Senato per concludere il suo iter entro la scadenza del 1° marzo.

Per i contribuenti ancora un anno di tempo per procedere con gli adempimenti connessi all’agevolazione per l’acquisto della prima casa e necessari per conservare i benefici.

Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: in arrivo la proroga

Il testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe aggiornato al 20 febbraio 2021 porta una serie di novità su diverse tabelle di marcia: dal lavoro agile alla cassa integrazione.

E la riscrittura dei tempi riguarda anche il bonus prima casa e gli adempimenti da rispettare per conservare i benefici connessi all’agevolazione: si interviene sul Decreto Liquidità, in particolare all’articolo 24, sostituendo il termine del 31 dicembre 2020 con quello del 31 dicembre 2021.

Con la modifica prevista dall’articolo 3 comma 11 quinquies inserito nel DL numero 183 del 2020, da approvare in via definitiva, si riscrive il testo come segue:

“I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021”.

La sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al beneficio del bonus prima casa, quindi, rimangono congelati per un altro intero anno.

Bonus prima casa, sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021: per quali scadenze vige la proroga?

Le disposizioni adottate all’inizio dell’emergenza coronavirus, ad aprile 2020, hanno previsto una sospensione dei seguenti termini:

  • i 18 mesi dall’acquisto per trasferire la residenza nel comune in cui è stata acquistata l’abitazione;
  • la scadenza di un anno che il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi, ha a disposizione per conservare l’agevolazione procedendo con l’acquisto di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale;
  • sempre un anno è il tempo a disposizione per procedere alla vendita dell’abitazione in caso di acquisto di un nuovo, secondo, immobile;

La stessa tempistica è prevista anche per beneficiare del credito di imposta regolato dall’articolo 7 della legge numero 448 del 23 dicembre 1998 in caso di nuovo acquisto dopo l’alienazione dell’immobile al quale è stato applicato il bonus prima casa.

Gli adempimenti e le scadenze da rispettare, quindi, restano congelate fino al 31 dicembre 2021 e non fino al 31 dicembre 2020 come previsto in principio: stando alle novità del Decreto Milleproroghe 2021 in via di approvazione la tabella di marcia regolare riprende dal 1° gennaio 2022.

Come più volte ha chiarito anche l’Agenzia delle Entrate con delle risposte agli interpelli sul tema, la norma nasce per impedire la decadenza del beneficio viste “le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

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