Bonus prima casa, quando e come utilizzare l’importo residuo del credito di imposta?

Rosy D’Elia - Dichiarazione dei redditi

Bonus prima casa, quando e come utilizzare l'importo residuo del credito di imposta? In compensazione o in dichiarazione dei redditi per ridurre l'Irpef

Bonus prima casa, quando e come utilizzare l'importo residuo del credito di imposta?

Bonus prima casa, quando e come è possibile utilizzare un eventuale importo residuo del credito di imposta?

Non è possibile beneficiarne per ridurre le imposte di registro e ipocatastali, per un secondo atto di acquisto. In questi casi deve essere fruito in maniera integrale. Ma può essere utilizzato in compensazione o in dichiarazione dei redditi per ridurre l’Irpef.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 44 del 18 gennaio 2021. Al centro dell’analisi le modalità di utilizzo del credito di imposta a cui si ha diritto in caso di nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile al quale è stata applicata l’agevolazione prima casa:

  • in caso di privati o imprese che vendono in esenzione Iva, si applica un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria e catastale fissa di 50 euro;
  • in caso di imprese con vendita soggetta a Iva, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto scende dal 10% al 4% e le imposte di registro, ipotecarie e catastali vengono versate nella misura di 200 euro ciascuna.

Bonus prima casa, quando e come utilizzare l’importo residuo del credito di imposta?

Come di consueto lo spunto per fare luce sul credito di imposta del bonus prima casa e sull’utilizzo dell’importo residuo arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una contribuente che nel 2015, insieme al coniuge, ha acquistato un’abitazione beneficiando dell’agevolazione. Nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito di imposta rimasto, in parte inutilizzato, perché era superiore all’imposta di registro dovuta.

L’immobile ha come pertinenza un box auto (categoria C/6), che non è stato acquistato in prima battuta e che ora la contribuente ha intenzione di comprare.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di usufruire, per l’atto di acquisto della pertinenza, dell’eccedenza del credito di imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

Con la risposta all’interpello numero 44 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto:

“Si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, l’istante non possa beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto per l’acquisto agevolato della pertinenza, ma possa utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Specifica, inoltre, che nel caso dell’utilizzo del credito di imposta collegato al bonus prima casa per ridurre l’Irpef dovuta è necessario procedere “al momento della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso”.

Bonus prima casa, credito di imposta e importo residuo: le modalità di utilizzo

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine per comprendere come e quando beneficiare del credito di imposta collegato al bonus prima casa: l’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il beneficio spetta ai contribuenti che acquisiscono, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile oggetto dell’agevolazione prima casa, un’abitazione non di lusso, nel rispetto delle condizioni stabilire dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle Imposte sui Redditi(TUIR).

Il suo valore non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Il credito di imposta collegato al bonus prima casa può essere utilizzato in diversi modi:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per ridurre le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • può inoltre essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’Agenzia delle Entrate, soffermandosi sul caso al centro della risposta all’interpello numero 43 del 2021, sottolinea che nel caso in cui il beneficio sia stato utilizzato anche solo in parte per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto
in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal
contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche e in
compensazione delle somme dovute.

Mentre non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. In relazione alle imposte dovute per questo tipo di atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 44 del 18 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposa all’interpello numero 44 del 18 gennaio 2021
Utilizzo credito d’imposta prima casa.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network