Bonus musica e spettacolo: credito di imposta pari al 30 per cento delle spese di sviluppo, produzione, promozione sostenute dal 1° gennaio 2021 dalle imprese che operano nel settore. Nel decreto del Ministero della Cultura del 2 novembre, i requisiti richiesti e le caratteristiche a cui devono rispondere le opere per accedere all'agevolazione.
Bonus musica e spettacolo 2021: con il Decreto del Ministero della Cultura pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre, arrivano le istruzioni per accedere al credito di imposta pari al 30 per cento delle spese di sviluppo, produzione, promozione sostenute dal 1° gennaio di quest’anno dalle imprese del settore.
Prende forma la versione rinnovata del tax credit musica e spettacolo, secondo quanto previsto dai DL Agosto e Ristori. I due decreti emergenziali, infatti, hanno ampliato la portata dell’agevolazione prevista dall’articolo 7 del DL n. 91/2013 stabilendo nuove regole d’accesso.
Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo alla distribuzione dell’opera.
Il beneficio può arrivare fino a un massimo di 75.000 euro per ogni prodotto. 5 milioni di euro sono le risorse a disposizione.
Bonus musica e spettacolo, credito di imposta fino a 75.000 euro per le imprese del settore
Il nuovo bonus musica e spettacolo che ha preso forma con gli interventi dei decreti Agosto e Ristori spetta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
Il beneficio consiste in un credito di imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione delle opere con i seguenti requisiti:
- registrazioni fonografiche o videografiche musicali su supporto fisico o digitale;
- con almeno 8 brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti;
- sono ammesse cover in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera.
Come si legge nel decreto del Ministero della Cultura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre, per richiedere il bonus musica e spettacolo, le imprese devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- risultare esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura;
- avere nell’oggetto sociale la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all’art. 78 della legge n. 633 del 1941;
- avere tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
Bonus musica e spettacolo, quali spese danno diritto al credito di imposta?
Per ogni opera è possibile applicare il credito di imposta a una spesa massima di 250.000 euro: il bonus musica e spettacolo, quindi, può arrivare fino a 75.000 euro per ogni prodotto.
Nel calcolo possono essere comprese le seguenti voci di spesa:
- compensi che riguardano lo sviluppo dell’opera, ovvero quelli che spettano agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici
- utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, ma anche le pese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
- utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;
- spese di promozione e pubblicità dell’opera.
Nel testo del Decreto si legge:
“L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.
Entro i primi giorni del prossimo anno, il Ministero della Cultura dovrà pubblicare le indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al bonus musica e spettacolo che deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo alla distribuzione dell’opera, “intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale”.
Nell’istanza per ottenere il credito di imposta, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato, per la singola opera:
- data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione;
- costo complessivo della realizzazione e ammontare totale delle spese eleggibili;
- attestazione di effettività delle spese sostenute;
- credito d’imposta spettante.
È necessario allegare alla richiesta la documentazione per provare la distribuzione e la commercializzazione dell’opera.
Supporto fisico | non inferiore a 1.000 copie |
Supporti digitali | |
Opere in download | non inferiore a 1.000 copie |
Accessi streaming on demand | non inferiore a 1.300.000 |
Una volta ottenuto il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione.
Il bonus musica e spettacolo è cumulabile con altri aiuti pubblici ento il 70 per cento dei costi ammissibili, ma non con le altre agevolazioni fiscali previste per i videogrammi musicali.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del Decreto pubblicato in GU il 2 novembre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus musica e spettacolo, credito di imposta fino a 75.000 euro per le imprese del settore