Bonus moda, arriva anche il codice tributo per la compensazione con F24

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus moda, pronto anche il codice tributo da inserire nel modello F24 per la fruizione in compensazione del credito d'imposta. Ad istituirlo è la risoluzione numero 65 del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus moda, arriva anche il codice tributo per la compensazione con F24

Bonus moda, dopo la chiusura delle domande e la determinazione effettiva delle somme spettanti arriva anche il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta in compensazione con modello F24.

A istituirlo è la risoluzione numero 65 del 30 novembre 2021.

Il codice tributo 6953 deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Deve inoltre essere inserito l’anno in cui è stato riconosciuto il credito d’imposta.

Le indicazioni per la fruizione dell’agevolazione in compensazione arrivano poco dopo la pubblicazione del provvedimento che stabilisce gli importi a cui i contribuenti hanno diritto.

Bonus moda, arriva anche il codice tributo per la compensazione

Con l’arrivo del codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta del bonus moda si chiude l’ultimo capitolo dell’agevolazione introdotta dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio.

La misura del governo ha previsto un credito d’imposta in favore delle imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

I successivi provvedimenti hanno individuato le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione.

I soggetti che hanno presentato le domande entro la scadenza del 22 novembre 2021 e si sono visti riconoscere il credito d’imposta, potranno utilizzare il codice tributo istituito dalla risoluzione numero 65 del 30 novembre 2021.

Il calcolo dell’importo effettivamente spettante è contenuto nel provvedimento numero 334506 del 26 novembre scorso.

Il valore del bonus moda 2021 non è pari al 20 per cento, come inizialmente previsto, ma scende al 19,28 per cento della differenza tra le rimanenze finali di magazzino e la media del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

In sostanza i soggetti perdono più di un terzo dell’agevolazione prospettata.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 65 del 30 novembre 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Bonus moda, la compilazione del modello F24

Come per altre agevolazioni, anche per il bonus moda è prevista la possibilità di fruizione in compensazione.

I contribuenti che intendessero beneficiare del credito d’imposta in compensazione dovranno utilizzare il modello F24.

Nel modello dovrà essere inserito il codice tributo riportato nell’apposita tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6953 CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI - articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La sequenza numerica deve essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo deve essere indicato in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Come specificato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 26 novembre, inoltre:

“In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.”

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