Bonus formazione manageriale per le borse di studio: previsto un credito d'imposta per le imprese fino al 100 per cento e per importi fino a 100.000 euro. Requisti e istruzioni nel decreto attuativo del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2022.
Bonus formazione manageriale per le borse di studio: a un passo dall’operatività il credito d’imposta fino al 100 per cento introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e rivisto dal Decreto Sostegni bis.
La misura nasce per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
500.000 euro sono le risorse a disposizione: se le domande superano il limite di spesa, si procede al riconoscimento dell’agevolazione rispettando l’ordine cronologico delle domande.
Il decreto attuativo del Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2022 definisce i requisti e le istruzioni per beneficiare della misura.
- Ministero dell’Università e della Ricerca - Decreto Ministeriale del 19 novembre pubblicato il 9 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale
- Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
Bonus formazione manageriale per le borse di studio: credito d’imposta fino al 100 per cento per le imprese
Il bonus formazione manageriale per le borse di studio è destinato a un’ampia platea di soggetti: possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato.
Restano, invece, escluse le imprese in difficoltà. Il beneficio è applicabile fino a un importo massimo di 100.000 euro annui e la sua portata è strettamente collegata alla dimensione delle imprese.
Tipologia di imprese | Misura del bonus formazione per le borse di studio |
---|---|
Micro e piccole imprese | Fino al 100 per cento dell’importo delle donazioni |
Medie imprese | Fino al 90 per cento dell’importo delle donazioni |
Grandi imprese | Fino all’80 per cento dell’importo delle donazioni |
Il Decreto MUR del 9 febbraio 2022 illustra qual è il meccanismo da innescare per poter beneficiare del credito d’imposta.
Le imprese devono effettuare donazioni, nella forma di borse di studio, ai promotori della formazione:
- università pubbliche e private;
- istituti di formazione avanzata;
- scuole di formazione manageriale pubbliche;
- altre tipologie di istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB.
Nel testo si legge:
Ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 “Istruzione” del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.
Per ottenere il bonus, è necessario che la formazione manageriale risponda a specifici requisiti.
Soggetti promotori | Requisiti |
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Università pubbliche o private | 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore |
altri istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB | Durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage |
Bonus formazione manageriale per le borse di studio: credito d’imposta fino al 100 per cento per le imprese
Le università, le scuole e gli istituti hanno un ruolo attivo nel sistema agevolativo che si innesca. Saranno i soggetti promotori della formazione, infatti, a comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca le donazioni ricevute nel 2021 e nel 2022 rispettando la scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
A questo punto la parola passerà al MUR:
“Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell’università e della ricerca emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta, ai sensi dell’art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento”.
In questa fase, quindi, le imprese possono presentare domanda al Ministero per ottenere il bonus formazione manageriale per le borse di studio fornendo tutti i dati richiesti e in particolare:
- elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
- ammontare della donazione;
- ammontare del credito d’imposta richiesto.
Le imprese aspiranti beneficiarie dovranno poi attendere l’elenco dei destinatari del bonus redatto dal MUR e condiviso con l’Agenzia delle Entrate.
Una volta ottenuto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione da parte del Ministero, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il beneficio è cumulabile con altri aiuti nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria.
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