Bonus facciate 2020: come funziona la detrazione del 90%? Di seguito tutte le istruzioni e la guida dell'Agenzia delle Entrate, con l'elenco di lavori ammessi, adempimenti e novità per l'agevolazione sulle ristrutturazioni degli esterni di edifici ubicati nelle zone A e B.
Bonus facciate 2020: come funziona la nuova detrazione del 90%?
Facciamo di seguito il punto, basandoci sulla guida dell’Agenzia delle Entrate a lavori ammessi ed adempimenti previsti.
A spiegare chi può richiedere il bonus facciate e per quali lavori è l’Agenzia delle Entrate, nella guida pubblicata lo scorso 14 febbraio 2020.
Il documento illustra punto per punto quali sono i lavori ammessi in detrazione fiscale con il bonus facciate, incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per gli interventi di ristrutturazione sugli esterni di edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Potranno beneficiare della detrazione fiscale sia i soggetti Irpef titolari di redditi da lavoro dipendente ed i titolari di partita IVA, così come soggetti Ires. Tra i soggetti beneficiari rientrano inoltre anche gli inquilini di immobili in affitto.
Particolarmente ampio è l’elenco dei lavori per i quali sarà possibile beneficiare del bonus facciate: rientrano nella nuova detrazione al 90% gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sui balconi, così come gli interventi influenti dal punto di vista termico, qualora incidano almeno sul 10% dell’intonaco.
Specifici adempimenti sono richiesti ai contribuenti: per il bonus facciate 2020 sarà obbligatorio pagare con bonifico parlante, così come bisognerà trasmettere la comunicazione ENEA entro 90 giorni per i lavori influenti anche dal punto di vista termico.
Analizziamo quindi di seguito tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella guida al bonus facciate 2020.
Bonus facciate 2020, come funziona? Lavori ammessi, adempimenti e novità
- Bonus facciate 2020, guida e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
- Bonus facciate 2020: soggetti beneficiari della detrazione al 90%
- Bonus facciate 2020: tutti i lavori ammessi in detrazione nella guida dell’Agenzia delle Entrate
- Esempi lavori detraibili con il bonus facciate 2020
- Bonus facciate 2020: gli adempimenti, come pagare e documenti da conservare
- Bonus facciate 2020: comunicazione ENEA sui lavori influenti dal punto di vista termico
Bonus facciate 2020, guida e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Il bonus facciate 2020 è il nuovo incentivo che completa il quadro delle agevolazioni riconosciute sulle ristrutturazioni edilizie.
La detrazione, introdotta in favore degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A o B, è pari al 90% della spesa sostenuta, e non sono previsti limiti all’importo agevolabile.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in concomitanza alla circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, stabilisce quali sono i lavori ammessi in detrazione e quali le modalità per accedervi.
La detrazione è riconosciuta per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Prima di analizzare le principali novità e le indicazioni operative, si mettono di seguito a disposizione tutte le istruzioni ufficiali per accedere al bonus facciate 2020.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 2 del 14 febbraio 2020
- Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- Bonus facciate 2020, guida dell’Agenzia delle Entrate
- Guida completa con elenco dei lavori ammessi ed adempimenti per accedere al bonus facciate, detrazione del 90% senza limiti di spesa
Bonus facciate 2020: soggetti beneficiari della detrazione al 90%
Il bonus facciate 2020 si caratterizza per la sua estrema flessibilità, partendo dai soggetti beneficiari della detrazione del 90%.
Possono infatti beneficiarne tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.
Nello specifico, il bonus facciate 2020 spetta a:
- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Ne sono esclusi i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario).
Tuttavia, il bonus facciate 2020 sarà fruibile anche da questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.
La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che il diritto a beneficiare del bonus facciate 2020 riguarda non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore.
Bonus facciate 2020: tutti i lavori ammessi in detrazione nella guida dell’Agenzia delle Entrate
Particolarmente ampio è l’elenco dei lavori per i quali si potrà richiedere il bonus facciate 2020.
Come illustrato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate è riconosciuto per le spese relative a lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Nel dettaglio, la zona A comprende:
“le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”
La zona B include:
“le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”
I lavori ammessi e gli interventi di recupero o restauro per i quali si potrà fruire della detrazione al 90% sono i seguenti;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il bonus facciate 2020 è quindi riconosciuto per tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI |
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PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA |
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio |
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA) |
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO |
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- grondaie,
- pluviali, - parapetti, - cornicioni |
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON |
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- chiostrine,
- cavedi, - cortili, - spazi interni, - smaltimento materiale, - cornicioni |
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI |
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- acquisto materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica) - installazione ponteggi - smaltimento materiale - Iva - imposta di bollo - diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi - tassa per l’occupazione del suolo pubblico |
Esempi lavori detraibili con il bonus facciate 2020
La guida dell’Agenzia delle Entrate elenca a titolo esemplificativo alcuni degli interventi agevolabili mediante il bonus facciate 2020:
- consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono invece escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
È possibile portare in detrazione anche l’importo sostenuto per l’acquisto di materiali, progettazioni e altre prestazioni professionali, così come i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (compresa IVA, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico).
Per i lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche dal punto di vista termico e che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie dell’edificio, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:
- “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Bonus facciate 2020: gli adempimenti, come pagare e documenti da conservare
Nella guida dell’Agenzia delle Entrate è contenuto un quadro completo e ben illustrato degli adempimenti previsti per l’accesso al bonus facciate 2020.
Partendo dai pagamenti:
- le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori. Si possono usare i bonifici già predisposti per l’ecovobus;
- i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.
TIPOLOGIA BENEFICIARIO | PAGAMENTI |
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PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA | bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento |
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA | non sono tenuti al pagamento con bonifico |
Se le modalità di pagamento sono diverse, è identico l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate.
Per accedere alla detrazione del 90% bisognerà:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Bisognerà inoltre conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:
fatture di spesa;
- ricevute del bonifico di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o, se non necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
- copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dei tributi locali;
- copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
DOCUMENTI DA CONSERVARE |
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- fatture
- ricevuta del bonifico - abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori - domanda di accatastamento, per immobili non censiti - ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali - consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile - Per interventi di efficienza energetica, anche asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE) |
Bonus facciate 2020: comunicazione ENEA sui lavori influenti dal punto di vista termico
La guida dell’Agenzia delle Entrate elenca inoltre ulteriori adempimenti per i lavori che influiscono dal punto di vista termico. Per tali spese, oltre ai documenti di cui sopra, bisognerà acquisire e conservare:
- asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
- attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate. Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
La comunicazione ENEA può essere inviata a partire dal 25 marzo 2020 e per i lavori conclusi prima della messa online del sito la scadenza dei 90 giorni cade il 23 giugno.
Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
- la tipologia di intervento effettuato
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus facciate 2020, come funziona? Guida a lavori ammessi, adempimenti e novità