I crediti di imposta relativi ai bonus energia per le imprese hanno natura agevolativa e non rientrano nella definizione di crediti derivanti da imposte erariali. Non si applica quindi il divieto di compensazione orizzontale. I crediti non devono essere scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale
I bonus energia per le imprese non rientrano nel divieto di compensazione orizzontale da applicare in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 euro.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 439 del 28 ottobre 2023.
I crediti di imposta riconosciuti per le spese relative a gas ed elettricità hanno natura agevolativa e non rientrano nella definizione di crediti derivanti da imposte erariali.
Nel caso di liquidazione giudiziale, possono richiedere che i crediti reciproci si estinguano a patto che gli stessi non siano scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Bonus energia imprese: i crediti non rientrano nel divieto di compensazione orizzontale
Con la risposta all’interpello numero 439 del 28 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo dei crediti relativi ai bonus energia per le imprese nel caso di procedure concorsuali.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 439 del 28 settembre 2023
- Crediti d’imposta imprese non gasivore: compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti.
Lo spunto per i chiarimenti è il quesito posto dall’istante, una società che ha diritto a crediti d’imposta per le spese relative a gas ed elettricità, sostenute nel 2022 e nel 2023, e allo stesso tempo ha debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dall’istante e ricapitola il quadro normativo di riferimento.
Dopo aver richiamato le agevolazioni che danno diritto ai crediti d’imposta relativi al bonus energia, l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 31 del decreto n. 78/2010. La norma disciplina la compensazione dei crediti iscritti a ruolo in via definitiva.
Nello specifico chiarisce che:
“a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”
È previsto il divieto di compensazione per i crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariale e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine del pagamento.
La finalità della norma è spiegata dalla circolare numero 13 del 2011, ovvero azzerare lo scarto tra i debiti scaduti e i crediti effettivi del contribuente, che derivano dall’anticipazione di imposte.
I crediti relativi ai bonus energia tuttavia non rientrano nella definizione di “credito derivante da imposta erariale”, in quanto sono attribuiti al verificarsi di determinate condizioni.
Di conseguenza, quindi, non si applica il divieto di compensazione.
Bonus energia imprese: il credito deve essere maturato prima dell’apertura della procedura concorsuale
Sebbene non sia applichi il divieto di compensazione, risulta invece applicabile al caso in esame l’articolo 155 del decreto n. 14 del 2019.
La norma prevede che:
“I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.”
In altre parole, in tali casi si può richiedere che i crediti reciproci siano estinti.
La condizione da rispettare è che gli stessi non siano scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Le condizioni da rispettare sono stringenti, come chiarito nel documento di prassi, infatti:
“la norma dispone che la compensazione opera in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura.”
Devono inoltre essere rispettate le seguenti caratteristiche del credito:
- omogeneità;
- liquidità;
- esigibilità.
La prima prevede che possano essere compensati solo crediti della stessa specie.
La seconda riguarda la certezza dell’esistenza e dell’importo. Tale requisito deve essere verificato al momento della pronuncia della compensazione, così come l’ultimo, quello dell’esigibilità.
Viene invece esclusa la possibilità di estinguere i debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo mediante la compensazione di crediti agevolativi.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:
“Ciò detto, si ritiene che l’Ente creditore abbia facoltà di opporsi alla cessione dei crediti in parola e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.”
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