La cessazione dell'attività non preclude la possibilità di beneficiare dei bonus energia: via libera all'utilizzo dei crediti d'imposta maturati nel rispetto di requisiti, scadenze e regole previste dalla normativa. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 396 del 27 luglio 2023
In caso di cessazione dell’attività, l’impresa che aveva tutte le carte in regola per poter beneficiare dei bonus energia messi in campo dai diversi decreti aiuti per i costi sostenuti nel 2022, non perde la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati e non utilizzati.
Dall’Agenzia delle Entrate via libera alla fruizione per i debiti fiscali e previdenziali relativi all’impresa, sono esclusi quelli personali.
I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 396 del 27 luglio 2023.
Bonus energia, è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta anche in caso di cessazione attività
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla possibilità di beneficiare dei bonus energia anche in caso di cessazione attività arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è il titolare di una lavanderia che nel corso del 2022 ha maturato, e non utilizzato, bonus energia per un valore di circa 9.600 euro ma a fine anno ha chiuso l’attività.
Nonostante ciò, seguendo le regole previste, il 16 marzo ha inviato la comunicazione dei crediti d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare, alla luce della cessazione dell’attività, la possibilità di utilizzare in compensazione le somme maturate.
Con la risposta all’interpello numero 396 del 27 luglio 2023, arriva il via libera alla fruizione dei bonus energia:
“Si ritiene condivisibile l’utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili”.
Bonus energia, utilizzo in compensazione anche in caso di cessazione attività: regole e scadenze
In altre parole, la cessazione dell’attività non compromette l’utilizzo dei crediti d’imposta maturati.
E a sostegno della sua posizione l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa di riferimento, ribadisce la platea di destinatari dei bonus energia.
I crediti d’imposta messi in campo spettano alle imprese in relazione ai costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che hanno sostenuto.
In presenza dei requisiti richiesti, ne hanno diritto tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni si soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali ma anche dal regime contabile adottato.
La cessazione dell’attività non ostacola, quindi, la fruizione dei bonus energia maturati e non utilizzati, a patto che si rispettino regole e scadenza previste dalla normativa di riferimento.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che i crediti d’imposta relativi al primo semestre del 2022 sono ormai scaduti e quindi non possono essere più utilizzati.
Per quanto riguarda quelli del terzo e del quarto trimestre 2022 c’è tempo fino al 30 settembre 2023. In alternativa all’utilizzo in compensazione, se i crediti non sono stati già parzialmente utilizzati è possibile anche procedere con la cessione: i bonus, infatti, possono essere ceduti solo per intero.
A sua volta, chi li riceve deve sempre rispettare lo stesso termine del 30 settembre 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Via libera all’utilizzo dei bonus energia in caso di cessazione attività: i crediti d’imposta si conservano