Bonus chef, si ha diritto a un credito d'imposta per le spese di beni durevoli e corsi di aggiornamento sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 30 giugno 2021. La proroga è una delle novità della conversione in legge del DL n. 228/2021 e allunga i tempi di applicazione di una misura mai attuata.
Il bonus chef previsto dalla Manovra 20221 non è mai diventato operativo. Ma la legge di conversione del DL n. 228/2021 estende l’arco temporale in cui è possibile sostenere le spese che danno diritto al credito d’imposta: acquisto di beni durevoli e corsi di formazione.
Il periodo coperto dalla misura arriva fino al 31 dicembre 2022, la nuova scadenza sostituisce il termine originario del 30 giugno 2021.
La proroga sembra un tentativo di salvataggio di un’agevolazione rimasta in stallo per molto tempo.
Bonus chef, proroga al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta mai diventato operativo
Per comprendere appieno la portata della novità inserita nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvata in via definitiva il 24 febbraio 2022, bisogna fare qualche passo indietro.
Nel pacchetto di agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio che ha ottenuto il via libera del Parlamento negli ultimi giorni del 2020 rientra anche un bonus chef.
Nel testo, articolo 1, comma 117, si legge:
“Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021”.
Entro il 2 marzo 2021 un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbe dovuto stabilire criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2021 è passato più di un anno, ma nessuna istruzione è arrivata. E dopo più di sei mesi dalla scadenza del periodo di copertura previsto in principio, l’articolo 18 quater della legge di conversione del DL n. 228/2021 sostituisce la data del 30 giugno 2021 con quella del 31 dicembre 2022.
La proroga concede più tempo ai potenziali beneficiari perché allunga l’arco temporale in cui è possibile effettuare le spese agevolabili fino alla fine di quest’anno, ma sembra anche rispondere all’esigenza di salvare un’agevolazione scaduta prima ancora di prendere vita .
Bonus chef, arriva la proroga: per quali spese si ha diritto al credito d’imposta
Con una prospettiva più lunga, quindi, si attende ancora il decreto attuativo che dovrà definire le modalità di accesso al bonus chef.
Stando alle indicazioni contenute nella Legge di Bilancio, la misura è destinata a cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per i seguenti scopi:
- acquisto di beni strumentali durevoli:
- macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Nel testo si legge:
“spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.
E, come giustamente sottolinea la relazione tecnica del Senato sul testo del DL n. 228/2021, alla proroga non si accompagna nessun ulteriormente stanziamento di risorse: c’è più tempo a disposizione, ma non ci sono più fondi da erogare.
Gli importi del credito d’imposta sono utilizzabili in compensazione, sono esclusi da IRPEF e IRAP e non concorrono alla determinazione del rapporto di deducibilità.
Nel DL Milleproroghe, infine, c’è anche un’altra novità e riguarda l’inquadramento della bonus chef, che passa da misura che rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ad agevolazione da fruire nei limiti e nelle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti de minimis.
Sula variazione di classificazione, secondo il Senato, andrebbe svolto un approfondimento per comprenderne le ragioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus chef, proroga al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta mai diventato operativo