Il bonus baby sitter erogato nell'ambito del welfare aziendale non è sempre escluso dal reddito ai fini IRPEF. L'applicazione dell'agevolazione segue limiti stringenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2025
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Il bonus baby sitter erogato nell’ambito delle misure di welfare aziendale segue regole stringenti.
Per l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile del dipendente beneficiario, e quindi dalla tassazione IRPEF, è necessario che le spese rimborsate siano collegate a piani di offerta formativa scolastica.
Un chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno Telefisco 2025 che restringe notevolmente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle somme erogate come bonus per i servizi di baby-sitting.
Bonus baby sitter a maglie strette: non sempre il rimborso è escluso dal reddito
È destinata a far discutere l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle regole di esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme riconosciute dalle aziende a titolo di bonus baby sitter.
In prima battuta è bene ricordare che, stando a quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016, data la formulazione ampia della norma di cui sopra, tra le somme escluse dalla formazione del reddito del dipendente vi rientrano anche quelle riconosciute per l’offerta di servizi di baby sitting.
Un’estensione che è però subordinata al rispetto di specifici limiti e, come chiarito nel corso di Telefisco 2025, è necessario che i servizi di baby-sitting rimborsati siano resi nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 28/E/2016
- Premi di risultato e welfare aziendale - scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate (N.B. non è aggiornata alle novità 2025)
Il “cortocircuito” del bonus baby sitter
Nei chiarimenti forniti il 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate rimanda a quanto evidenziato con la risposta all’interpello n. 144/2024 relativa alle spese per attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti rimborsate dal datore di lavoro.
In questa circostanza, è stato evidenziato che le somme rientrano tra quelle escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Un’interpretazione che viene ora estesa anche ai servizi di baby-sitting rimborsati dall’azienda ai propri dipendenti. In caso contrario, le somme erogate sono tassate in via ordinaria e rispondono al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR.
Legare però il bonus baby sitter aziendale all’offerta formativa scolastica appare controverso, considerando che le prestazioni di baby-sitting sono solitamente “slegate” e alternative rispetto alla frequenza scolastica.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate crea, a parere di chi scrive, più confusione che chiarezza sulle regole da adottare sul fronte della tassazione a carico dei dipendenti, con un cortocircuito interpretativo che rischia di fatto di annullare i benefici previsti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus baby sitter a maglie strette: non sempre il rimborso è escluso dal reddito